Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: valido l'alcoltest corretto a mano

La correzione dell'orario effettuata a penna dai verbalizzanti è una mera irregolarità che non mette in dubbio l'esito dell'alcoltest


di Marina Crisafi - L'orario sugli scontrini, corretto a mano, non mette in dubbio l'esito dell'alcoltest. L'intervento a penna dei verbalizzanti (gli agenti della polizia stradale) è irrilevante ai fini dell'efficacia dei risultati forniti dall'etilometro, tenendo conto anche delle evidenti condizioni di ubriachezza dell'uomo. Lo ha sancito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 8060/2017 (qui sotto allegata).

La vicenda aveva per protagonista un uomo condannato in appello per il reato ex art. 186 lett. c) Cds per aver guidato in stato di ebbrezza la propria Fiat 500 con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,74 e 1,77.

L'uomo proponeva ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della legge e difetto di motivazione laddove il giudice di merito aveva riconosciuto la sua colpevolezza pur in assenza di una prova certa che gli scontrini dell'alcoltest fossero riconducibili allo stesso. Riteneva che la corte di merito avesse travisato la prova, non avendo rilevato che l'orario degli scontrini non corrispondeva a quello del verbale e che era stata necessaria una correzione a penna fatta dai verbalizzanti per rendere gli atti coerenti tra loro.

Per gli Ermellini però il ricorso è infondato e va rigettato.

Secondo la consolidata giurisprudenza, premettono infatti, "il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia".

Nel caso di specie, invece, "le correzioni apportate a mano sugli scontrini, non sono sfuggite alla valutazione del giudice di merito che, sul punto, ha offerto una specifica motivazione, osservando come si fosse trattato di una mera irregolarità che non metteva in dubbio la funzionalità dell'apparecchio".
Inequivocabili, peraltro, concludono dal Palazzaccio, le condizioni dell'uomo, che presentava come evidenziato dal giudice di merito "elementi sintomatici – di ubriachezza - quali l'alito vinoso, la difficoltà di coordinamento e di espressione e la condotta di guida contromano ed a zig zag, tanto evidente, da indurre un cittadino ad allertare la polizia stradale che era poi prontamente intervenuta".


Data: 11/03/2017 19:00:00
Autore: Marina Crisafi