Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Tirocini uffici giudiziari: illegittimi i 6 mesi di pratica

Il TAR boccia il COA che ha subordinato la validità del tirocinio al previo periodo semestrale di pratica forense


di Lucia Izzo - Vanno annullati poichè illegittimi i provvedimenti con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati richiede, per lo stage formativo presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. n. 69/2013, lo svolgimento di un semestre preliminare di pratica presso uno studio legale.


Lo ha stabilito il TAR per l'Emilia Romagna, seconda sezione, nella sentenza n. 54/2017 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso volto all'annullamento dell'atto del COA di Bologna, il quale aveva previsto che la validità dello stage giudiziario ex art. 73 d.l. n. 69/2013 ai fini della pratica forense fosse subordinata al previo svolgimento di un periodo di praticantato semestrale presso uno studio legale.

In sostanza, con i provvedimenti impugnati era stata estesa in via analogica allo stage previsto dall'art. 73 d.l. n. 69/2013 la prescrizione di cui al D.M. n. 58/2016 per il tirocinio giudiziario della legge professionale forense che impone lo svolgimento di un semestre preliminare di pratica presso uno studio legale.

Il ricorrente, tuttavia, nel contestare tale previsione, eccepisce tra l'altro l'incompetenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, trovando accoglimento preso il TAR. Il Collegio, infatti, sottolinea la differente natura dei due percorsi formativi, sotto molteplici profili, quali il carattere autoapplicativo della disciplina dello stage ex art. 73, per il quale non è stata prevista alcuna normativa regolamentare successiva e l'equiparazione di detto stage a un anno di pratica legale o notarile senza requisiti né oneri preliminari.


Ancora, la norma costituzionale (art. 33 della Carta) riserva allo Stato la disciplina dell'accesso alle professioni, sicché nessun altro ente può esercitare il potere normativo in materia se non su espressa delega legislativa.

In effetti, lo stage giudiziario previsto dall'art. 73, comma decimo, d.l. n. 69/2013, non solo è normativamente equiparato a un anno di pratica forense senza ulteriori oneri e condizioni, ma il comma decimo ulteriormente precisa che la pratica forense supplementare può essere svolta contemporaneamente allo stage giudiziario. Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, sono annullati i provvedimenti impugnati.
Data: 14/02/2017 22:00:00
Autore: Lucia Izzo