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Cassazione: l'azienda può licenziare per fare profitto

Per la Suprema Corte è legittimo il licenziamento e sussiste il giustificato motivo oggettivo legato al conseguimento di maggiore redditività


Avv. Rossana Perra - Con la sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016 (qui sotto allegata), che in questi giorni sta suscitando un grande clamore mediatico, la Cassazione ha sancito un importante e innovativo principio, quello che consente di licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo per ragioni legate al profitto e ad una migliore redditività dell'impresa. Infatti, fino ad oggi era possibile licenziare per motivo oggettivo solo se sussisteva uno stato di crisi aziendale o una perdita di fatturato. Oggi, invece, viene dato riconoscimento al principio per cui il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, in cui rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione datoriale, senza che il Giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, scelta che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.
Rimane al Giudice il potere di controllo sulla reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. In conseguenza della nuova interpretazione giurisprudenziale, non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta datoriale che comporti la soppressione della mansione o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività della scelta e non emerga, invece, la sua pretestuosità. La diversa interpretazione, con la recente pronunzia superata, escludeva gli aspetti della maggior produttività dalle ragioni giustificativi del licenziamento, è, a parere della Corte, basata su elementi extratestuali, e non è costituzionalmente orientata. Infatti, esigere la sussistenza di una situazione economica sfavorevole per rendere legittimo il licenziamento per motivo oggettivo, significa inserire, nella fattispecie regolata dall'art. 3 della L. n. 604/1966 un elemento di fatto non previsto ed imporre una interpretazione che comporta un inevitabile sindacato sulla congruità ed opportunità della scelta d'impresa. Sindacato contrastante col dettato dell'art. 41 Cost.

Avv. Rossana Perra
rossperra@gmail.com
3397625754
Data: 01/01/2017 14:00:00
Autore: VV. AA.