Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Servitù del padre di famiglia: c'è se è visibile

Il Tribunale di Torino ricorda che deve esserci l'apparenza di una situazione di subordinazione o servizio di un fondo rispetto all'altro


di Valeria Zeppilli - La servitù del padre di famiglia può essere costituita solo se vi sono segni visibili di opere permanenti, destinate in maniera oggettiva al suo esercizio. In altre parole, deve trattarsi di servitù apparente.

L'occasione per ribadirlo è arrivata, recentemente, tra le aule del Tribunale di Torino, il quale, con sentenza numero 4454/2016, ha rigettato le richieste dei proprietari di alcuni fondi che pretendevano fosse dichiarato inesistente il diritto di utilizzare un passaggio nel varco di ingresso dei loro terreni.

Per il giudice piemontese, hanno infatti ragione i confinanti che, con domanda riconvenzionale, hanno chiesto ed ottenuto l'acquisto della servitù di passaggio, sia carraio che pedonale per destinazione del buon padre di famiglia.

Il Tribunale, sposando una già consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, ha affermato che a tal fine è infatti necessario che due fondi divisi siano appartenuti in passato a un medesimo proprietario e che uno dei due sia stato posto in una situazione di subordinazione o di servizio con l'altro mediante opere sia visibili che permanenti. Infine, affinché la servitù possa essere dichiarata, è necessario che la predetta situazione sia continuata ad esistere anche quando i due terreni hanno cessato di appartenere a uno stesso soggetto.

Dopo tale momento, insomma, deve esserci stata l'apparenza di una situazione di subordinazione o servizio di un fondo rispetto all'altro.

Nel caso di specie, tali requisiti sussistevano e sul fondo servente erano presenti opere permanenti destinate all'esercizio della servitù e idonee a rendere evidente che il peso costituito non era precario ma frutto di un "onere a carattere stabile".

Con l'occasione, il Tribunale ha anche chiarito che la prova dell'apparenza, dell'unicità del possesso e dell'esistenza di opere visibili e permanenti può essere data con ogni mezzo.

La servitù di passaggio è accertata e dichiarata.


Leggi anche: "L'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia"

Data: 23/12/2016 10:15:00
Autore: Valeria Zeppilli