Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Unioni civili: niente furto se il ladro è parte della coppia

I decreti attuativi sono pronti per il via libera e la causa di non punibilità è estesa a patto che vi sia coabitazione


di Valeria Zeppilli – Dopo aver atteso a lungo, la legge Cirinnà è pronta per divenire completamente operativa.

I decreti legislativi attuativi, infatti, stanno per ricevere il via libera definitivo del Governo e l'adeguamento dell'ordinamento dello stato civile, delle norme di diritto internazionale privato e dei precetti penali sarà presto effettivo.

Estensione della causa di non punibilità

Tra le novità più interessanti vi è di certo l'estensione anche al membro di un unione civile della causa di non punibilità in caso di commissione di reato patrimoniale.

In altre parole: non è punibile chi ruba al partner al quale è unito da un'unione civile. Con una differenza rispetto ai coniugi uniti in matrimonio: per godere del "beneficio" è necessaria la coabitazione. E già si parla di discriminazione.

L'equiparazione della parte dell'unione al prossimo congiunto, però, non si limita a questo aspetto. Essa, infatti, si ha in tutti i casi in cui tale condizione sia un elemento costitutivo o aggravante di un reato o nei casi in cui sia riferibile ai motivi di astensione del giudice e ai diritti della persona offesa.

Altre novità in arrivo

Le altre novità in arrivo, che completeranno la rivoluzione introdotta dalla legge Cirinnà riguardano, poi, le regole su formalità, iscrizioni e annotazioni, che le unioni civili mutueranno interamente da quelle dettate per il matrimonio.

Si segnalano, infine, la specificazione delle modalità di richiesta e di costituzione del vincolo in parola e la possibilità di applicare la nuova disciplina italiana anche alle coppie omosessuali che abbiano contratto un matrimonio, un'unione civile o un altro atto analogo all'estero.

Leggi anche: "Unioni civili: reato (anche) per il partner che non paga il mantenimento"

Data: 20/12/2016 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli