Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Rumori molesti: si applica la disciplina ex art. 844 c.c.

Per la Cassazione (6223/2002) continua a valere la disciplina dell'art. 844 del codice civile che rimette al prudente apprezzamento del giudice il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni di rumori


La vita moderna ci regala sempre maggiori comodità e i progressi della tecnologia stanno a poco a poco migliorando la nostra vita. Tutto questo però ci ha posto di fronte a nuove problematiche, e tra queste il crescente inquinamento acustico ambientale.
Sempre più persone sono tormentate da rumori molesti che provengono non solo da discoteche, pub e luoghi di svago che fioriscono per ogni dove, ma anche dai propri dirimpettai che magari hanno istallato un nuovo condizionatore o si sono muniti di un innovativo impianto "dolby" per la loro TV digitale.

Così alcuni malcapitati si trovano a vivere in situazioni davvero intollerabili. Sono diverse le leggi speciali e i regolamenti che dettano norme specifiche per il rilevamento e la misurazione dei rumori e diventa sempre più difficile avere chiarezza sui propri diritti.
Tuttavia, secondo la Cassazione, (sent. 29/4/2002 n.6223) dette norme sono di natura pubblicistica e non possono regolare direttamente i rapporti tra i privati. E così, per questi, continua a valere la disciplina dell'art. 844 del codice civile che rimette al prudente apprezzamento del giudice il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni di rumori.
Data: 06/06/2002
Autore: Roberto Cataldi