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Il caso fortuito e la causa di forza maggiore

Analisi della disciplina degli eventi eccezionali e imprevedibili idonei a sollevare un soggetto da responsabilità sia in sede civile sia in sede penale


di Valeria Zeppilli

Tra i principi che reggono il nostro ordinamento, uno dei più rilevanti è quello che disciplina la responsabilità: chi cagiona ad altri un danno è tenuto a risarcirlo. In determinati casi, tuttavia, la responsabilità del soggetto agente è esclusa. Ciò avviene, ad esempio, quando il fatto è derivato da caso fortuito o causa di forza maggiore. Vediamo di cosa si tratta:

Il concetto di caso fortuito

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In ambito civilistico il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona rendendo impossibile l'adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità.

Anche in ambito penale viene data rilevanza guridica al caso fortuito dato che, trattandosi di un evento non voluto, esclude la possibilità di ravvisare il dolo o la colpa in capo a chi commesso un reato (Art. 45 codice penale).

Per usare un termine meno tecnico potremmo far corrispondere il caso fortuito al concetto comune di "fatalità".

Si pensi ad esempio a una frana, a un terremoto, a una valanga di neve.

La causa di forza maggiore

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Concetto analogo e spesso sovrapposto a quello di caso fortuito è quello di forza maggiore.

Anche essa, infatti, è un evento imprevedibile e inevitabile che, tuttavia, va identificato in una forza alla quale non è oggettivamente possibile resistere.

Si pensi, questa volta, a una raffica di vento, al fatto del terzo o all'ordine della pubblica autorità.

Entrambi i concetti, in ogni caso, assolvono la medesima funzione di escludere potenzialmente la responsabilità.

Le norme di riferimento

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Una norma specifica sul caso fortuito e la forza maggiore è l'art. 45 delcidice penale secondo cui "Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore".

Ma anche il codice civile contienne numerose norme che fanno espresso riferimento al caso fortuito come strumento per sollevare un soggetto da una responsabilità che gli sarebbe altrimenti imputata.

Si pensi, ad esempio, all'articolo 2051, il quale stabilisce che chiunque è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito o, ancora, all'articolo 2052, che esonera il proprietario di un animale dai danni che questo cagiona nel caso in cui riesca a dimostrare che essi sono derivati da caso fortuito.

Anche nelle norme che regolano i singoli contratti, troviamo dei richiami al concetto di caso fortuito. Si pensi all'articolo 1962 che nell'ambito del trasporto di cose disciplina la responsabilità per la loro perdita o avaria.

In esso, più nel dettaglio, si chiarisce che il vettore ne risponde a meno che non riesca a provare che esse siano derivate, tra le altre cose, da caso fortuito.

Un esempio di caso fortuito

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Per tentare di comprendere meglio cosa si intenda per caso fortuito è possibile fare un esempio richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione:

La Surpema Corte, in una sentenza del 15 settembre 2017 (la n.21531) si occupata di un caso di responsabilità di un condominio per un allagamento di una cantina.

La Cassazione ha evidenziato che il malfunzionamento dell'impianto fognario condominiale diventa cosa irrilevante se l'allagamento si è verificato per via di un temporale di caratterre eccezionale.

Dunque anche l'eccezionalità ed imprevedibilità di un temporale può configurare caso fortuito ed escludere la responsabilità per i danni

Il caso fortuito nell'infortunistica stradale

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Il caso fortuito assume un ruolo di particolare rilievo nella disciplina dell'infortunistica stradale: in numerosi casi, infatti, la sua sussistenza esclude l'obbligo risarcitorio da parte delle compagnie di assicurazione o del soggetto responsabile.

Ad esempio, facendo applicazione dell'articolo 2051 del codice civile, l'ente custode di una strada sulla quale si è verificato un sinistro è esonerato dal risarcimento del danno che da esso sia derivato solo nel caso in cui provi il fortuito.

Al di là delle applicazioni che possono essere fatte di tale norma e di quella di cui all'articolo 2052 (che, come visto, regolamenta il danno cagionato da animali), non è possibile trovare nel codice civile nessuna disposizione che disciplini espressamente il caso fortuito rispetto alla circolazione dei veicoli.

Nessun cenno a tale concetto, infatti, appare nell'articolo 2054.

A sopperire, tuttavia, ci ha pensato la giurisprudenza, che ha più volte utilizzato il caso fortuito per escludere la responsabilità derivante dalla circolazione.

Tra tutte, particolarmente interessante è una risalente sentenza del 20 gennaio 1989, emessa dal Tribunale di Brindisi, nella quale si è affermato che "l'esimente del caso fortuito consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso; di conseguenza, lo scoppio improvviso di uno pneumatico di un'autovettura, con conseguenti sbandamento e capovolgimento della stessa e ferimento degli occupanti, costituisce, in mancanza di ogni elemento di colpa concorrente del conducente, sia sotto il profilo della velocità di marcia sia sotto quello del controllo dello stato di usura del copertone, un'ipotesi di caso fortuito".

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Il caso fortuito nella responsabilità medica

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Il caso fortuito è assai rilevante anche nell'ambito della responsabilità medica.

Più nel dettaglio, il sanitario non è ad esempio tenuto a risarcire il danno che un suo paziente abbia subito a seguito di una pratica terapeutica a causa di particolari caratteristiche anatomiche, se il medico si è attenuto al protocollo sanitario e tali caratteristiche risultavano imprevedibili.

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Il caso fortuito nel diritto penale

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Oltre che nel diritto civile, il caso fortuito e la forza maggiore assumono rilevanza anche nel diritto penale.

L'articolo 45 c.p., infatti, considera non punibile penalmente chi ha commesso il fatto illecito per caso fortuito o per forza maggiore.

Si tratta, più precisamente, di elementi che per la dottrina maggioritaria vanno a incidere sul nesso di causalità alla base del reato, interrompendolo ed escludendo così l'elemento oggettivo.

Data: 26/05/2016 20:10:00
Autore: Valeria Zeppilli