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Revocatoria, legittimazione passiva e interposizione fittizia

Ricorre un'ipotesi di interposizione fittizia - e quindi di simulazione - qualora un'impresa ottenga l'erogazione di un finanziamento per il tramite di un terzo soggetto che abbia stipulato il relativo accordo con la banca erogatrice del finanziamento e costituisca il tramite dei reciproci versamenti che ne seguono.Il fallimento della reale destinataria del finanziamento non potrà pertanto agire nei confronti della banca con azione revocatoria ex artt. 64 o 67, 2° co. l.f. avente ad oggetto l'atto con il quale il terzo ha rimborsato alla banca parte del finanziamento. Data: 02/01/2005
Autore: www.ilcaso.it