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Ascensore in condominio: quale maggioranza è richiesta?

Il riferimento va al quinto comma dell'articolo 1136 c.c. tranne il caso in cui l'installazione sia volta ad eliminare le barriere architettoniche


Domanda: "Quale maggioranza è necessaria per decidere sull'installazione dell'ascensore?"

Risposta: "L'installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto rientra tra le innovazioni di cui all'articolo 1120 del codice civile.

Di conseguenza a tal fine è generalmente richiesta una delibera assembleare sostenuta dal voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio, ovverosia della maggioranza qualificata di cui al comma cinque dell'articolo 1136 del codice civile.

Tale previsione, tuttavia, deve raccordarsi con altre disposizioni.

Il riferimento va a quanto previsto dall'articolo 78 del d.p.r. numero 380/2001 relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche, con il quale sono state previste agevolazioni per le innovazioni che perseguano tale fine.

Agevolazioni poi riproposte anche nell'articolo 1120 c.c. riformato, il quale prevede che in caso di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche è sufficiente la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136, ovverosia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

A tal proposito è interessante segnalare quanto chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza numero 16486 del 5 agosto 2015.

Con essa, infatti, i giudici hanno sancito la natura di principio generale applicabile erga omnes e ad hoc della solidarietà in tema di installazione di ascensore in condominio.

Di conseguenza hanno ritenuto lecita l'installazione di un ascensore diretto ad eliminare le barriere architettoniche sulla base di una delibera assunta con maggioranza speciale in deroga a quella qualificata, confermando in tal modo la sentenza di merito che l'aveva convalidata.

A tal fine è comunque indispensabile una preventiva verifica della presenza di condomini con problematiche di salute e dell'assenza di pregiudizi al passaggio di una persona anche seduta e accompagnata, al passaggio dei mezzi di soccorso e, infine, al decoro architettonico".

Data: 02/04/2016 16:00:00
Autore: Domande e Risposte