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Insidie stradali: il comune non paga chi scivola sul ghiaccio

Per la Cassazione è il pedone che deve adottare la massima prudenza in presenza della lastra di ghiaccio sul manto stradale


di Valeria Zeppilli – La corretta identificazione della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile non è spesso cosa agevole. Un ruolo fondamentale, infatti, spetta all'interpretazione, chiamata a chiarire quando, nel caso concreto, possa intendersi integrato un fatto idoneo ad interrompere il nesso causale alla base dell'applicazione di tale forma di responsabilità.

Con la sentenza numero 5622/2016 depositata il 22 marzo (qui sotto allegata), ad esempio, la Corte di cassazione ha escluso che il Comune proprietario della strada possa essere chiamato a risarcire i danni subiti da una donna caduta a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale.

Nel caso di specie, più precisamente, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano verificati, per il Comune non era possibile porre in essere un'attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare la città dalla neve e dal ghiaccio.

Inoltre la ricorrente, alla luce della situazione climatica eccezionale, avrebbe dovuto prestare la necessaria prudenza ed evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale e che erano di agevole individuazione.

Bastava infatti guardare per terra per evitare di calpestare simili insidie.

Entrambe tali circostanze erano già state ritenute idonee in entrambi i gradi del merito ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito. E tale decisione deve essere confermata anche in terzo grado.

Peraltro, quello che in concreto veniva richiesto alla Corte di cassazione non era altro che una diversa valutazione delle prove e un riesame del merito del giudizio, cosa impossibile in sede di legittimità.

Il ricorso della donna va quindi senza dubbio respinto.

Data: 24/03/2016 17:00:00
Autore: Valeria Zeppilli