Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: valide le notifiche in cancelleria se l'avvocato non elegge domicilio o non comunica la pec

Per tali ragioni infatti una parte si è vista dichiarata una doppia inammissibilità dell'impugnazione, sia in appello sia in Cassazione


di Valeria Zeppilli - Se l'avvocato vuole impugnare in appello una sentenza, non deve trascurare la data del deposito della stessa nella cancelleria del Tribunale. Ciò, ovviamente, se non ha eletto domicilio nel circondario dell'autorità competente.

In tal caso, infatti, il rischio che corre è quello che il suo appello venga dichiarato tardivo.

Questo è quanto accaduto a un legale che, ricorso anche alla Corte di Cassazione, si è visto dichiarata una doppia inammissibilità.

In particolare, nel caso di specie, l'appello proposto dal ricorrente era stato dichiarato tardivo in quanto non aveva tenuto conto del fatto che la sentenza di primo grado era stata notificata in cancelleria, in assenza di elezione di domicilio della parte nel circondario del Tribunale.

A tal proposito, la Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 2133/2016 depositata il 3 febbraio (qui sotto allegata), ha infatti ricordato che, ai fini dell'impugnazione, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, anche se eseguita nel luogo ove questo debba ritenersi elettivamente domiciliato ai sensi dell'articolo 82 del r.d. n. 37/1934, è da considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso.

Inammissibile, poi, è stato dichiarato anche il ricorso per cassazione: secondo il ricorrente, infatti, il resistente, già appellato, avrebbe dovuto effettuare la notifica della sentenza di appello presso l'indirizzo pec del suo legale per la decorrenza anche di questo termine breve.

Ma dato che nel caso di specie tale legale non aveva indicato né il proprio indirizzo di posta elettronica certificata né il proprio numero di fax (requisiti indispensabili per rendere possibile la notificazione per tale via), le sue censure sono vane.

Di conseguenza, anche in tale ipotesi la notifica in cancelleria (questa volta della Corte d'appello) deve ritenersi valida.

Si segnala, in ogni caso, che si tratta di una vicenda anteriore al decreto semplificazioni n. 90/2014.

Data: 05/02/2016 09:30:00
Autore: Valeria Zeppilli