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Il ministero della giustizia è parte necessaria nel giudizio per il compenso del gratuito patrocinio

Con la sentenza 28 gennaio 2016 n. 1617 la Suprema Corte statuisce la nullità del giudizio di opposizione deciso in assenza dell'erario


di Avv. Marcella Ferrari – marciferrari@gmail.com

La Corte di Cassazione con la sentenza 28 gennaio 2016 n. 1617 è intervenuta in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di specie, un difensore aveva proposto domanda di liquidazione del compenso a seguito dell'ammissione del suo assistito al gratuito patrocinio; tale richiesta veniva rigettata stante la revoca della concessione del patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.

Il legale presentava allora opposizione avverso il decreto di diniego; anch'essa veniva rigettata.

In ultimo, l'avvocato proponeva ricorso per Cassazione contro l'Agenzia dell'Entrate lamentando la mancata liquidazione del proprio compenso.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha richiamato quando ribadito più volte dalle Sezioni Unite[1], vale a dire che parte necessaria nei procedimenti di opposizione a liquidazione, disciplinati dall'art. 170 del DPR 115/2002, debba reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento stesso. I supremi giudici proseguono il loro iter argomentativo rilevando come il procedimento di opposizione, ancorché riferito a liquidazioni afferenti ad attività svolte nel giudizio penale, abbia carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto una controversia civilistica incidente su di un diritto soggettivo patrimoniale e che «parte necessaria dei procedimenti suddetti debba considerarsi l'erario da identificarsi con il Ministero della Giustizia in quanto titolare del rapporto di debito».

Le spese sostenute dai difensori, infatti, gravano sull'erario, che non può non essere parte del giudizio di opposizione, in quanto titolare del rapporto di debito.

Pertanto, secondo gli Ermellini, il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con una della parti necessarie, deve essere cassato e va dichiarata la nullità del giudizio di merito per violazione del contraddittorio.

Avv. Marcella Ferrari – Avvocato del Foro di Savona

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[1] Corte Cass., S.U., 28 maggio 2012 n. 8516

Data: 01/02/2016 17:00:00
Autore: Avv. Marcella Ferrari