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Rumori: non c'è disturbo della quiete pubblica se a lamentarsi è un solo condomino

Per la Cassazione affinché possa ritenersi integrato il reato di cui all'art. 659 c.p. è necessario che il frastuono disturbi una pluralità di persone


di Valeria Zeppilli – C'è una norma del codice penale che punisce chiunque disturbi in vario modo le occupazioni o il riposo delle persone: si tratta dell'articolo 659.

Proprio con riferimento a tale norma, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che, affinché la relativa fattispecie criminosa possa ritenersi integrata, è fondamentale che il frastuono si propaghi in maniera tale da disturbare una pluralità di persone e non un solo soggetto.

Ciò indipendentemente dal livello dei rumori e dal superamento del limite normale di tollerabilità.

Ad averlo chiarito, più nel dettaglio, è la sentenza numero 49983/2015, depositata il 18 dicembre (qui sotto allegata).

Nel caso di specie, la ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Catania per il reato in questione, in ragione della sua abitudine a trascinare mobili e sbattere energicamente i tappeti sulle ringhiere dei balconi, cagionando così forti rumori.

A lamentarsene, però, era un solo condomino. E proprio per tale circostanza la Cassazione ha deciso di accogliere le doglianze della donna e, con esse, il ricorso dalla stessa presentato.

Infatti, ricordano i giudici, il soggetto passivo del reato di cui all'articolo 659 c.p. deve necessariamente coincidere con una pluralità di persone.

Del resto il bene giuridico protetto dalla norma non è di certo la tranquillità di un singolo soggetto ma va ravvisato, più in generale, nella quiete pubblica.

Oltretutto, se, come nel caso di specie, i rumori si propagano all'interno di un condominio, il fastidio non può riguardare esclusivamente gli abitanti degli appartamenti situati sopra o sotto quello dal quale essi provengano.

È piuttosto necessario che il disturbo si estenda a una parte più consistente di condomini.

La sentenza di condanna del Tribunale di Catania deve insomma essere annullata.

Vedi anche la guida: Immissioni di rumore. Come tutelarsi contro le immissioni di rumori molesti

Data: 22/12/2015 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli