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Coppie di fatto: ammesso il ricorso straordinario in Cassazione per opporsi all'affidamento dei figli e all'assegnazione della casa

La legge 54/2006 ha sostanzialmente equiparato la posizione dei figli nati more uxorio a quella dei figli dei coniugati


di Lucia Izzo - Sono impugnabili con ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i decreti di reclamo emessi dalla Corte di Appello, avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c., relativi all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, tra le quali rientra anche l'assegnazione della casa familiare.

Questo in quanto la legge n. 54/2006 ha equiparato la posizione dei figli nati da genitori coniugati a quella dei figli nati more uxorio.

Lo precisa la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18194/15 (qui sotto allegata) originata dal ricorso proposto da un uomo contro un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Milano.
I giudici di seconde cure avevano modificato un decreto emesso dal Tribunale, assegnando la casa familiare alla ex compagna, quale collocataria delle due figlie minori nate more uxorio, nonché disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento.

Per gli Ermellini, il ricorso è tuttavia inammissibile.

Chiariscono i giudici come la legge n. 54/2006 abbia equiparato la posizione dei figli nati da coppie sposate a quella della prole more uxorio, estendendo così la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., conferendo a questi ultimi definitiva autonomia procedimentale rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333, 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale.
Tramite ricorso straordinario in Cassazione saranno quindi impugnabili anche i decreti di reclamo emessi dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c.

Ciò premesso, i giudici del Palazzaccio dichiarano inammissibile il ricorso presentato a causa della genericità delle censure sollevate dal ricorrente, che sostanzialmente tendono a sollecitare il riesame nel merito, attività preclusa al giudice di legittimità.
Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di giudizio.

Data: 19/09/2015 16:30:00
Autore: Lucia Izzo