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Non spetta al giudice mandare i genitori a scuola di "maturità"

È lesione della libertà costituzionale prescrivere percorsi psicoterapeutici alle coppie conflittuali per aiutarli nella “maturazione” genitoriale


di Marina Crisafi - Ilmestiere di genitore si sa è il piùdifficile del mondo e, spesso, si “impara” solo col tempo, attraverso unpercorso di “maturazione” improntato alla collaborazione e al rispettoreciproco di entrambi i partner per la cura e l'educazione dei figli. Ma se mammae papà non raggiungono un grado dimaturità adeguato, non spetta certo al giudice aiutarli nella “crescita”prescrivendo percorsi psicoterapeutici di coppia.

Il secco stop arriva dalla Cassazione (con la recente sentenza n. 13506/2015 qui sotto allegata) che hamesso al bando l'adozione di prescrizioni ormai all'ordine del giorno da partedei magistrati che tentano in tal modo di ridurre la conflittualità tra gli expartner.

Per piazza Cavour, simili prescrizioni ledono “il diritto alla libertà personalecostituzionalmente garantito” aggirando il divieto di imporre “trattamentisanitari”. Così affermando, la prima sezione civile ha accolto il ricorso di unpadre che impugnava la decisione della corte territoriale di indirizzare lui el'ex verso un percorso terapeutico teso ad aiutarli nella maturazionegenitoriale. Un'idea nata dalla relazione del CTU, una volta fallito nellapratica quotidiana l'accordo di mediazione familiare precedentemente raggiuntodai due, che evidenziava come entrambi fossero ancora troppo coinvolti nelleloro vicende personali per riuscire ad assicurare la collaborazione necessaria all'educazionee alla cura del figlio minore, il cui affido condiviso era tormentato econteso.

Ma la S.C. non ha avuto dubbi neldichiarare illegittimo il percorsopsicoterapeutico ordinato dal giudice, in quanto anche se disposta al finedi risolvere la conflittualità tra i due ex e aiutarli a superare la loro “immaturità”per il bene del figlio, si tratta di unaprescrizione che esercita un condizionamento in contrasto con la tutela dellalibertà personale di cui all'art. 32 della Costituzione e in ogni caso estranea al giudizioriguardante l'affido del minore. La maturità dei genitori, in definitiva, non può che restare affidata “al lorodiritto di autodeterminazione”.

Data: 05/07/2015 11:00:00
Autore: Marina Crisafi