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Ecco come cambia (ancora) il processo esecutivo. Tutte le novità del decreto legge n. 83/2015 in vigore dal 27 giugno

Il nuovo decreto legge c.d. anti credit crunch interviene con diverse misure in materia fallimentare, civile e processuale civile. In allegato il testo


di Marina Crisafi – Non solo “banche”, misureper l'accesso al credito, cambiamento delle procedure concorsuali (soprattuttosotto il profilo del fallimento e dell'apertura alla concorrenza del concordatopreventivo) e Pct, il nuovo decretolegge approvato il 23 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri, interviene, con rilevanti modifiche, anchesul processo esecutivo.

Contenuto del precetto, nuovilimiti al pignoramento di stipendi e pensioni, ma anche misure per le vendite eistituzione dell'elenco dei custodi giudiziari, sono solo alcune delle novitàche il Governo ha deciso di apportare alla procedura espropriativa, con il fineultimo di accorciare i tempi per il recupero dei crediti e snellire le procedure,scegliendo, tuttavia, ancora una voltalo strumento della decretazione d'urgenza (anziché imboccare la via di unariforma organica della materia) e latecnica degli “innesti” che rischia di mandare in confusione gli stessioperatori del diritto.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147/2015 e sotto diversi profili è già operativo dal27 giugno scorso, mentre per altre norme il timing fissato è quello dell'entratain vigore della legge di conversione e, dunque, bisognerà attendere che superil'esame del Parlamento.

Vediamo, intanto, tutte le novità:

- Esecuzione forzatabeni indisponibili o alienati a titolo gratuito

Una delle novità del d.l. n. 83/2015 (giàoperativa per le procedure iniziate successivamente all'entrata in vigore deldecreto) è l'introduzione del nuovo art.2929-bis al codice civile, il quale ammette l'esecuzione forzata per i beniimmobili o mobili registrati del debitore anchese sottoposti a vincolo di indisponibilità (o di alienazioni a titolo gratuito),senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o deltrasferimento, laddove il vincolo sia sorto successivamente al sorgere delcredito e se il pignoramento è stato trascritto entro un anno dalla data in cuil'atto stesso è stato trascritto.

La possibilità è concessa anche ai creditorianteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole,intervengono nell'esecuzione promossa da altri.

- Il “nuovo” precetto

La riforma arricchisceanche il contenuto dell'atto di precetto prevedendo, attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 480 c.p.c.,l'obbligo del creditore di avvertire, nel medesimo atto, il debitore dellapossibilità di chiedere aiuto ad un organismodi composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice,per “porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento”concludendo con il creditore stesso un accordo di composizione della crisi oproponendo un piano del consumatore.

La disposizione diventeràoperativa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del decreto (leggi: “Il nuovo atto diprecetto dopo il decreto ‘anti credit crunch'").

- Portale dellevendite pubbliche

Le aste riguardanti beniimmobili o mobili registrati si effettueranno online sul portale unico delle vendite pubbliche e la pubblicitàsarà obbligatoria, a pena di estinzione della procedura (leggi: “Astegiudiziarie: d'ora in poi solo online, sul portale delle vendite pubbliche”).

Questa è un'altra dellerilevanti novità previste dal d.l.83/2015, operativa alla data di entrata in vigore del decreto. Il portale sarà gestito direttamente dalMinistero della Giustizia ed è previsto un contributo obbligatorio di 100 europer ogni “lotto” di vendita.

La delega al professionista(che dovrà curare la pubblicità) diventa obbligatoria e nasce l'”albo” dei custodi giudiziari: un elenco dei soggettispecializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati che dovràessere istituito (con modalità informatiche) presso ogni tribunale (ex nuovoart. 169-sexies disp. att. c.p.c.), contenendo anche la documentazionecomprovante le competenze maturate dal singolo professionista, anche relativamentea specifiche categorie di beni.

- Conversione delpignoramento “a rate”

Viene introdotta anche lapossibilità per il debitore, a determinate condizioni, di accedere alla conversione del pignoramento “a rate”. Secondo il nuovo quarto comma dell'art. 495 c.p.c.,infatti, il debitore potrà chiedere la sostituzione dei beni o dei creditipignorati con una somma di denaro, da rimborsare anche attraverso un meccanismorateale. Il giudice disporrà con la stessa ordinanza, laddove ricorranogiustificati motivi, che il debitoreversi l'importo con rate mensili entro il termine di 36 mesi, maggioratodegli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o in mancanza al tassolegale. Il giudice, inoltre, ogni seimesi provvede al pagamento al creditore pignorante ovvero alladistribuzione tra i creditori delle somme versate nelle more dal debitore.

- Perdita diefficacia del pignoramento

Altrarilevante novità della riforma è il dimezzamento dei termini per la perdita diefficacia del pignoramento.

Modificando l'art. 497, primo comma,c.p.c., infatti, il decreto prevede, a decorreredalla sua entrata in vigore, che la vendita o l'assegnazione dei beni pignorativada richiesta entro 45 giorni (in luogodegli attuali novanta), a pena di inefficacia.

- Vendita dei benipignorati e valore degli immobili

Cambiano anche le modalità di vendita dei beni pignorati.Il termine per il deposito dell'istanza scendeda 120 a 60 giorni. Sarà il giudice a fissare altresì il numero complessivo degli esperimenti divendita, in numero non inferiore a tre, oltre ai “criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità dideposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore asei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato dellavendita deve restituire gli atti in cancelleria”.

Il valore dell'immobile pignorato, secondo il nuovo art. 568 c.p.c. sarà determinato sempre dalgiudice avuto riguardo “al valore dimercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominatoai sensi dell'articolo 569, primo comma”. Il calcolo dell'esperto dovrà essereeffettuato sulla base della superficie dell'immobile (del valore per metroquadro e di quello commerciale), esponendo analiticamente adeguamenti e correzionidella stima, ivi compresa l'eventuale riduzione del valore di mercato (permancanza della garanzia per vizi, per vincoli o oneri giuridici noneliminabili, per spese condominiali insolute, ecc.).

- Corsiapreferenziale per la ricerca telematica

La ricerca dei beni dapignorare, introdotta dal d.l. n. 132/2014 (cfr. art. 492-bis c.p.c.) e ancora inattuabile mancando l'apposito decretoministeriale, viene già riformata dall'attuale decreto. Viene prevista, insostanza, la possibilità per ilcreditore di accedere subito alle banche dati per la ricerca dei beni dapignorare (rivolgendosi autonomamente ai gestori), senza dover attendere ildecreto attuativo. La disposizione, prevista dall'aggiunta all'art.155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, perderà efficacia laddove il decretoministeriale non venga adottato entro un anno dall'entrata in vigore dellariforma.

- Limiti alpignoramento di stipendi e pensioni

La riforma modifica anche illimite massimo del pignoramento distipendi e pensioni di regola fissato nella misura del quinto.

I nuovi commi aggiunti all'art. 545 c.p.c. prevedono infatti,con riferimento al pignoramento dellepensioni che le somme dovute non potranno essere pignorate “per unammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale,aumentato della metà” che la parte eccedente è pignorabile nei limiti previstidalla legge; con riferimento aglistipendi, invece, che le somme dovute, “nelcaso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possonoessere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale,quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”, quandoinvece l'accredito ha luogo “alla data del pignoramento o successivamente”, lepredette somme possono essere pignorate nei limiti stabiliti dalla legge.

Il pignoramento eseguito in violazione delle suddette normeè parzialmente inefficace, e l'inefficacia è rilevata anche d'ufficio dalgiudice.

La riforma interviene anche sull'art. 546 c.p.c., prevedendoun'aggiunta al primo comma secondo la quale, nel caso di accredito su contobancario o postale intestato al debitore delle somme dovute a titolo distipendio, pensione (o altre indennità), “gliobblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in dataanteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegnosociale”; quando, invece, l'accredito ha avuto luogo alla data del pignoramentoo in data successiva, gli obblighi tornano ad operare nei limiti previsti dall'art.545 c.p.c.

Data: 29/06/2015 18:12:00
Autore: Marina Crisafi