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Avvocati: se la domanda introduttiva non è chiara, il cliente va risarcito

Sì al risarcimento a favore dell'assistito, se dall'atto introduttivo del giudizio non si evince la causa petendi


di Marina Crisafi - Se l'atto introduttivo del giudizio redatto dallegale è poco chiaro, tanto da non faremergere la stessa causa petendi, lostesso è tenuto a risarcire il proprio assistito per i danni derivantidalla negazione del diritto di difesa. Lo ha stabilito una recente sentenza delTribunale di Ivrea (n. 11/2015),accogliendo (anche se solo in parte) ilricorso di una ex cliente nei confronti del proprio avvocato, per non averadempiuto all'incarico conferito relativo alla promozione di un'azione tesa adottenere l'annullamento di un testamento olografo.

L'inadempienza del professionista, in base a quanto sostenuto dallaricorrente, consisteva nella redazionedi una domanda introduttiva del giudizio talmente contraddittoria, da nonfar emergere se l'azione fosse finalizzata ad impugnare il testamento oppure afar annullare le disposizioni del de cuius nei confronti di altro erede, e diconseguenza da farle perdere la causa.

Per il tribunale la donna ha inparte ragione.

Ai fini della sussistenza della responsabilità dell'avvocato, ha affermatoinfatti il giudice piemontese, non èsufficiente il mero non corretto adempimento dell'attività professionale,ma occorre dimostrare che il danno lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta delprofessionista e che, laddove questi “avesse tenuto il comportamentodovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbeconseguito il riconoscimento delle proprie ragioni”.

E nel caso di specie, l'errore addebitabile al legale è tale da rendere “del tutto inutile l'attività difensivaprecedentemente svolta, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta e improduttiva di effetti infavore dell'assistito”.

Ne consegue che lo stesso non ha diritto ad alcun compenso e dovrà restituire la somma ricevuta, a taletitolo, sotto forma di risarcimento del danno all'ex cliente.

Non passa, invece, la richiesta di risarcimento relativa alla sommacorrisposta dalla donna al notaio per la pubblicazione del testamento olografo:tale spesa, infatti, non è riconducibile all'inadempimento del legale, poiché nonè stato dimostrato “il nesso eziologico” tra la condotta dello stesso e ilrisultato derivatone.

Per cui, in definitiva, l'avvocato dovrà“restituire”, a titolo di risarcimento, 8mila euro all'ex cliente.

Data: 23/06/2015 16:10:00
Autore: Marina Crisafi