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Nesso di casualità nella responsabilità medica: il criterio probabilistico.

responsabilità medica

Nesso dicasualità nella responsabilità medica: il criterio probabilistico.

L'orientamento giurisprudenzialeprevalente in tema di responsabilità medica, sostenuto da autorevole dottrina,inquadra la stessa come un'ipotesi di responsabilità contrattuale in forza delcombinato disposto degli artt. 1218 e 1228 codice civile. Seguendo ilmedesimo solco tracciato dai giudici, è possibile anche affermare che la prestazionedel medico-sanitario presenta le caratteristiche tipiche di un'obbligazione dimezzi, e non di risultato; in tali termini il professionista ètenuto ad assolvere il proprio compito in maniera diligente e perita, senza chegravi su di esso anche l'esito sperato della terapia e/o dell'interventochirurgico (rammentando, ad ogni modo, che per il medico, come per qualsiasialtro professionista, la legge richiede un quidpluris consistente nella diligenza del debitore qualificato ex art. 1176 c.c.).

Orbene, è ora importantedelineare la natura del nesso causale, che deve intercorrere tra lacondotta del medico e l'evento lesivo cagionato al degente. Sino ad una decinadi anni fa, le sezioni semplici della S.C. di Cassazione sostenevano che suldanneggiato gravasse un onere probatorio piuttosto severo. Difatti, il pazienteche lamentava una lesione a suo carico perpetrata dal sanitario, aveva ildovere di allegare e provare l'esistenza del contratto, l'origine ol'aggravamento della patologia, nonché la sussistenza del nesso di causalitàtra la condotta del medico ed il pregiudizio cagionato. Al professionista, alcontrario, restava solo l'onere di dimostrare che l'intervento fosse statoeseguito in modo diligente, e che gli eventuali esiti negativi fossero statideterminati esclusivamente da eventi imprevedibili (Cass. Civ. 9085/2006; Cass.Civ. 12362/2006).

In seguito, le Sezioni Unite dellaS.C. hanno rimodellato i confini dell'onusprobandi del paziente, asserendo che costui abbia il dovere di provare ilcontratto sociale e l'insorgenza o l'aggravarsi della malattia, senza più doverdimostrare anche il nesso causale intercorrente tra l'azione/omissione delsanitario e l'evento lesivo provocato. Il presunto danneggiante, invece, restaonerato di documentare l'inesistenza dell'inadempimento mosso a suo carico. Magli Ermellini non si sono fermati a questo punto: è stata introdotta lapossibilità di ricorrere a vere e proprie presunzioni, qualora il sanitario nonsia in grado di dimostrare la mancanza del nesso causale tra la propriacondotta ed il danno cagionato. In questa ipotesi, il medico andrebbe incontroin sostanza ad una forma di responsabilità presunta (Cass. Civ., SS. UU.,577/2008).

Il lavoro interpretativo dellaS.C. in tema di nesso causale della responsabilità medica non ha riguardatosolo la ripartizione dell'onere probatorio tra danneggiante e degente; difatti,rilevanti novità sono state introdotte anche sul piano della natura stessa delnesso. A partire dalle pronunce 1476/77 e 3013/82, la S.C. ha statuito che aifini dell'individuazione del nesso causale non rilevano solo i criterigiuridici, ma anche le nozioni di patologia medica e della medicina legale; intale modo, il legame che intercorre tra un dato antecedente e l'evento lesivopuò essere affermato in base ad un criterio di probabilità scientifica (e non,dunque, soltanto in termini di assoluta certezza). Gli Ermellini hanno cosìintrodotto il cd. criterio probabilistico: il nesso di causalità inmateria di responsabilità medica può ritenersi esistente anche in forza di unprincipio statitstico-probabilistico, idoneo a dimostrare che data unaspecifica premessa, si verifica, entro una percentuale discretamente elevata,una determinata conseguenza. Il predetto principio è stato successivamenteribadito dalla S.C. in altre importanti sentenze (ex plurimis, Cass. Civ. 4044/94). Il criterio probabilistico èpertanto oggi una valida e legittima alternativa a quello della certezza deglieffetti della condotta del sanitario; il nesso causale, sempre in relazionealla responsabilità medica, oltre a non gravare più sul paziente-attore, può insostanza fondarsi anche sul principio della probabilità e dell'idoneità di unadata condotta a cagionare specifiche conseguenze.

Avv. Eraldo Quici - eraldoquici@gmail.com

Data: 21/06/2015 23:00:00
Autore: Avv. Eraldo Quici