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Trasformare il passo pedonale in carrabile? Cassazione, Non serve l'ok dell'assemblea se è utile al condomino e non danneggia gli altri

La trasformazione del passo pedonale in carrabile da parte del proprietario esclusivo non è un'innovazione e non necessita del placet dell'assemblea


di Marina Crisafi – Se non ci sono rischi per la stabilità e il decorodell'edificio, ogni singolo condomino può trasformareil passo pedonale in carrabile nel muro comune che dà sulla sua proprietà,a patto che ne tragga utilità aggiuntiva senza danneggiare gli altri. E, nontrattandosi di innovazione non serve l'autorizzazione dell'assemblea.

Lo ha stabilito la Cassazione,con sentenza n. 11445 depositata ieri (qui sotto allegata),accogliendo il ricorso di un'impresa contro la sentenza della Corte d'appelloche aveva dato ragione al condominio condannando la ricorrente alla rimessionein pristino.

Per il giudice d'appello, infatti, l'installazione del cancello carrabile (che,peraltro, serviva all'impresa per far entrare nel proprio cortile privato leauto aziendali) era da considerarsi un'innovazioneex art. 1120 c.c. e, pertanto, andava deliberata con maggioranzaqualificata dall'assemblea, consistendo in un'alterazione della cosa comune,quanto alla modifica della forma, nonostante i lavori fossero stati necessari amigliorare il godimento del bene.

La Cassazione però è di avvisocontrario.

Per il Palazzaccio, il giudice d'appello ha commesso in realtà un “errore di sussunzione”, ovvero unafalsa applicazione di legge giacché l'art. 1120 c.c. non fa riferimento alleopere realizzate dal singolo condomino per un utilizzo migliore della cosacomune (rientrante invece nell'ipotesi di cui all'art. 1102 c.c.) ma a quelledecise dall'assemblea con la prescritta maggioranza.

In sostanza, nel caso di specie, non può ritenersi alterata la destinazioned'uso, poiché il cancello rimane tale sia col passo pedonale che con quellocarrabile e la trasformazione, dunque,non può considerarsi innovazione ma un'utilità aggiuntiva che ciascunproprietario esclusivo può trarre dal bene comune, laddove non impedisca ilpari utilizzo dello stesso da parte degli altri condomini e soprattutto laddove non siano messi a rischio lastabilità o il decoro comune.

Per cui, in definitiva il ricorso è accolto e la sentenza cassata conrinvio.

Data: 04/06/2015 07:43:00
Autore: Marina Crisafi