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Mostrare il lato B non è reato! Parola di Cassazione

Non c'è offesa alla pubblica decenza se si veste in modo trasgressivo mettendo in mostra i glutei. Per la Suprema Corte è esclusa la rilevanza penale


diMarina Crisafi –Girare per strada con un abbigliamento trasgressivo e succinto non costituiscereato. In altre parole, chi si limita amettere in mostra il lato B, biancheria intima compresa, non è punibilepenalmente. A dirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 22475 pubblicata poche ore fa (e qui sotto allegata), “assolvendo” una donna dal reato di atticontrari alla pubblica decenza.

La stessa, infatti, veniva “notata” da unapattuglia dei carabinieri sul ciglio di una strada notoriamente frequentata daprostitute, con addosso “una minigonnatirata su al punto da mostrare i glutei e la biancheria intima”. Da qui lacondanna da parte del giudice di pace di Bologna alla pena di 900 euro diammenda per il reato di cui all'art. 726c.p.

Ma lasignora non ci sta.

E si rivolge alla Cassazione per l'annullamentodi una sentenza animata da “evidentepregiudizio”, in quanto la stessa non aveva arrecato nessuna offesa al benegiuridico tutelato dalla norma. Né volendo supporre l'esercizio del meretricio,visto che la condotta “è generalmente tollerata se non addirittura consentita”,né tanto meno per il fatto in sé di mostrare i glutei che non poteva certoritenersi indecente.

LaCorte le dà ragione.

Per la terza sezione penale, infatti, “ai finidella integrazione del reato di cui all'art. 726 c.p. non è sufficiente che l'agente indossi un abbigliamento trasgressivoe spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza, occorrendo invece chelo stesso accompagni all'uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei adoffendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell'uomo medio del tempopresente e in relazione al contesto spazio–temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto odisagio”.

Escluso, quindi, chesolamente mostrando il lato B la donna avesse potuto provocare tali sensazioni pregiudizievoli, èpalese, ha osservato il Palazzaccio accogliendo il ricorso, che, datol'abbigliamento indossato e il contesto in cui è stata tenuta la condotta, lastessa esercitasse il meretricio, per cui gli abiti succinti erano chiaramente finalizzati ad adescare clienti,assolvendo alla funzione di rendere univoco e percepibile “ictu oculi” il senso della sua presenza a bordo strada.

Data: 28/05/2015 21:45:00
Autore: Marina Crisafi