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Se il condominio apre un nuovo accesso con scale, devono pagare tutti

Per la Cassazione, l'apertura di un nuovo accesso in un condominio con più scale è comune anche ai condomini che non ne sono “serviti”


di Marina Crisafi – L'apertura di un nuovo accesso in un fabbricato con più scale deve intendersi in comune tra tutti i condomini e dunquele spese vanno pagate anche da coloro che nonsono “serviti” dalla nuova scala. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenzan. 10483 depositata ieri, rigettando il ricorso di alcuni condomini controla delibera dell'assemblea che autorizzava l'apertura di un nuovo ingresso suun'altra strada costeggiante l'edificio.

La seconda sezione ha smentito, infatti, la tesi dei ricorrenti, i qualisostenevano che di tale accesso avrebbero beneficiato soltanto i condominidella scala A e non già quelli della scala B che quindi non potevano esserechiamati a ripartire le spese, visto e considerato che in base alle regole del c.d. “condominio parziale”, laproprietà delle scale era da intendersi separata.

La Cassazione ha ritenuto invece di confermare la decisione della Corte d'Appelloricordando, innanzitutto, che scale eandroni, salvo prova contraria risultante dal titolo, sono considerati ex art. 1117 c.c., proprietà comune tratutti i condomini, anche se servono gruppi di abitazioni distinte.

Anche se è vero, hanno spiegato da piazza Cavour che se un bene è aservizio esclusivo di una parte del condominio (appunto, nel caso del c.d.condominio parziale), ciò implica conseguenze sotto il profilo della gestione edell'imputazione delle spese, la mera presenza di più scale e più androni in unedificio non basta “a far ritenere la pienaautonomia e indipendenza strutturale e funzionale delle relative porzioniimmobiliari”.Tenendo conto, peraltro, ha proseguito la S.C., che la funzione dell'andronenon è solo quella di dare accesso alle scale ma anche ai muri perimetrali(comuni), e che le scale permettono l'accesso anche al tetto e al lastricosolare comuni all'edificio.

Ergo,senza la provadella proprietà o dell'uso esclusivo della scala da parte di un solo gruppo di abitantidell'edificio condominiale, l'aperturadel nuovo accesso con relative scale va considerata proprietà in comune tratutti i condomini e le spese vannoripartite proporzionalmente.

Da bocciare, infine, per la S.C., anche latesi della “spesa voluttuaria”, sostenutadai ricorrenti in quanto l'edificio era già comodamente accessibile da altrastrada e ciò legittimerebbe ex art. 1121 c.c. i condomini dissenzienti, che nonintendono trarne vantaggio, ad essere esonerati da qualsiasi contributo allespese. “L'apertura di un nuovo accesso daun strada più larga e pianeggiante – ha concluso difatti la Cassazione escludendoil carattere voluttuario dell'innovazione - costituisce un oggettivomiglioramento rispetto al precedente unico accesso da un strada dilarghezza esigua ed in salita, facilitando anche le operazioni di carico escarico di oggetti ingombranti e la sosta di vetture per il trasporto dipersone e di cose”.

Data: 22/05/2015 13:30:00
Autore: Marina Crisafi