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Tribunale di Taranto: 'Randagio' in corsia? I danni per l'incidente li paga il gestore

In questi casi, secondo il Tribunale, spetta al gestore dell'autostrada dover risarcire i danni subiti dal conducente e non conta l'elevata velocità tenuta dallo stesso.


di Marina Crisafi - È un rischio ricorrente per gli automobilisti quello di trovarsi di fronte un cane randagio e non riuscire a frenare o non avere la possibilità di cambiare corsia per non investirlo, con le ovvie conseguenze, oltre che per il povero animale, per lo stesso guidatore e il suo veicolo.

In questi casi, spetta al gestore dell'autostrada dover risarcire i danni subiti dal conducente e non conta l'elevata velocità tenuta dallo stesso.

Lo ha stabilito il Tribunale di Taranto nella recente sentenza n. 8/2015 (qui sotto allegata), confermando la responsabilità della società custode dell'autostrada, in quanto tale tenuta a garantire la sicurezza della circolazione verificando l'adeguatezza delle recinzioni su tutto il tratto di sua competenza, impedendo l'accesso di animali sulla carreggiata.

Non regge, infatti, la tesi della società convenuta, secondo la quale era onere dell'attrice provare i suoi assunti e che comunque l'accaduto andava addebitato alla elevata velocità con cui il conducente procedeva alla guida dell'auto al momento del sinistro.

Per il tribunale ha ragione il danneggiato.

Una volta adeguatamente provato, sulla scorta della documentazione, dei testimoni e della CTU, che il danno era dipeso dall'impatto con i cani presenti sulla carreggiata del tratto autostradale, è chiaro, ha affermato il giudice pugliese, che l'auto in questione “riportò danni in conseguenza di una situazione di pericolo venutasi a determinare sulla carreggiata autostradale”, per cui sussiste senz'altro la responsabilità risarcitoria “a carico della odierna convenuta quale custode di detta autostrada con le relative pertinenze ex art. 2051 c.c.”.

Tra le pertinenze autostradali, infatti, ha proseguito il tribunale, rientra “la recinzione che ne rappresenta obbligatoria dotazione ex art. 2 comma 3 lettera A) del D. Lgs. n. 285/1992 avente precipua funzione di impedire l'accesso sulla carreggiata di animali data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione che essi vengono a determinare in ragione della particolare destinazione della rete autostradale di consentire il traffico veicolare a velocità sostenuta".

Era, quindi, onere della società convenuta, per liberarsi dalla responsabilità, provare che la presenza degli animali sulla carreggiata fosse dovuta a caso fortuito, come per esempio a causa dell'improvviso abbandono di terzi.

Ma escludendo siffatta ipotesi, posto che i cani erano privi di collare e dunque randagi, e a nulla rilevando che la recinzione fosse intatta nel luogo del sinistro (non potendo certo escludersi che il varco che aveva consentito ai due cani di invadere la carreggiata si fosse creato in altro punto delle rete autostradale), né tanto meno la velocità di guida del conducente, posto che data l'ora notturna e la scarsa illuminazione i cani non sarebbero comunque stati visibili da adeguata distanza, in definitiva, ha concluso il tribunale, la prova del fortuito manca. Ne consegue, la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria della convenuta quale custode.

Data: 18/05/2015 08:44:00
Autore: Marina Crisafi