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Mantenimento: per l'assegno dei figli vale anche il reddito della compagna del padre

La situazione patrimoniale del convivente more uxorio costituisce un elemento di valutazione irrinunciabile al fine di determinare il mantenimento della prole


di Marina Crisafi - Per determinare il contributo almantenimento dei figli occorre valutare anche il reddito (e la situazione patrimoniale) della convivente del genitore obbligato. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, nella recentesentenza n. 16904/2014 (qui sottoallegata), pronunciandosi su una vicenda di divorzio nell'ambito dellaquale il padre, onerato del contributo al mantenimento delle due figlie,chiedeva la revisione dell'assegno date le maggiori spese derivanti dalla costituzionedi un nuovo nucleo familiare, con la nascita di altri due figli, e lasostanziale identità dei redditi delle parti.

Ma il Tribunale capitolino nonaccoglie le richieste dell'uomo, disponendo invece che il quantum dell'assegno rimanga il medesimo, poiché l'uomoha depositato soltanto la propria documentazione reddituale e non anche quellarelativa “ai redditi e al patrimonio dell'attualeconvivente more uxorio, madre dei due figli nati dopo la separazione”.

Contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso ricorrente, secondo il quale “nonè ammissibile che ad una parte venga ordinato di depositare documentazione chenon attenga alla sua sfera personale” ma ad una parte estranea, il giudice di Roma ha rilevato invece che l'art.337-ter c.c. “attribuisceal giudice procedente il potere didisporre finanche indagini di Polizia Tributaria sui redditi intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine dirispettare nella determinazione dell'onere economico da porre a carico diciascun genitore il principio diproporzionalità”. Ratio di tale scelta normativa, ha proseguito iltribunale, “è da ravvisare nellepresumibile intestazione a terzi soggetti di beni o di entrate reddituali inmodo da sottrarsi o da limitare gli oneri di contribuzione gravanti su ciascungenitore per il mantenimento della prole”.

A maggior ragione nel caso di specie, haritenuto il tribunale, in cui sussistonochiari indizi di condotte dirette ad intestarefittiziamente beni alla convivente, posto che gli oneri di un acquistoimmobiliare dalla stessa effettuato (un appartamento a Roma) ricadono sul padredei minori e parte del processo e che, inoltre, a fronte delle ristrettezze economiche lamentate dall'uomo, emergeinvece che il nuovo nucleo familiare haun elevato tenore di vita, dato che i due figli minori nati dall'unionefrequentano scuole private, la coppia risiede in un appartamento della famigliadella convivente e utilizza anche una barca nel periodo estivo.

Per cui, date le risultanze processuali ela mancata documentazione dei redditidella convivente, madre dei due figli che deve contribuire all'onere dimantenimento in proporzione al proprio reddito, il tribunale ha deciso di applicare l'art. 116, secondo comma, c.p.c.,confermando le quantificazioni in precedenza disposte.

Quanto all'assegno divorzile, infine, iltribunale, valutando la rispettiva situazione di entrambe le parti non haritenuto sussistente la necessariasperequazione reddituale e patrimoniale per accogliere la richiesta dell'exmoglie, in quanto da un lato la stessa ha “adeguatiredditi propri per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”,dall'altro, l'uomo, pur avendo un reddito di poco superiore, è già gravato dell'obbligodi mantenere i figli minori nati dopo la separazione.

Data: 15/05/2015 18:20:00
Autore: Marina Crisafi