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Il condomino apparente non deve essere convocato

Conta esclusivamente la titolarità effettiva. Cassazione Sentenza n. 8824/2015


Avv. GabrieleMercanti

Per gliAmministratori di Condominio avvezzi alle convocazioni assembleari un po' “disinvolte”arriva l'ennesimo avvertimento dalla Sentenzan. 8824 della Seconda Civile della Cassazione depositata il 30 aprile 2015.

Cosìla classica lite da ballatoio insorta a seguito della delibera assembleareassunta il 27 marzo 1998 viene risolta 17 anni dopo e, tanto per non farsimancare niente, nemmeno in via definitiva, dato che gli Ermellini hanno cassatocon rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di Roma.

Certamentel'Amministratore di Condominio all'epoca del fattaccio (1) si pentirà amaramente di aver confidato nelle rassicurazioniverbali di quel marito non proprietario circa la conforme volontà della moglieassente di essere d'accordo su quanto proposto all'ordine del giorno.

L'episodiofinito avanti al S.C. è di una frequenza non rara nella vita condominiale: puressendo l'appartamento di proprietà esclusiva di un coniuge, di tutta la “burocrazia”l'unico referente è l'altro … e l'Amministratore di Condominio subisce supinamentela commedia degli equivoci al punto tale da convocare in assemblea il maritotuttofare e non la moglie avente formalmente diritto.

Ma,evidentemente, la moglie nei fatti esautorata un bel giorno decide – con inusitatoscatto di orgoglio - che è tempo di farsi valere: dopo anni di silenziocondominiale impugna la delibera assembleare alla quale non era stataconvocata, perde in primo grado, perde in secondo grado, ma – vista la posta inpalio – non si arrende e tenta il grande passo in Cassazione.

E finalmenteGiustizia sia: per gli Ermellini la figura del Condomino apparente non può esisteremancando “le condizioni per l'operativitàdel principio dell'apparenza dei diritto volto, essenzialmente, alla tutela deiterzi di buona fede”.

Da quantosopra deriva fatalmente che “nelleassemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioè i veriproprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo”.

Infine,non poteva mancare la celeberrima tirata d'orecchi all'artefice del pasticcio,l'Amministratore di Condominio troppo indulgente cui viene negata lapossibilità di invocare il principio della tutela dall'apparenza del diritto in primiis perché ha “trascurato di accertare l'effettiva realtàsui pubblici registri, contro ogni regola di prudenza” ed in secundiis perché “la tutela dell'apparenza non può tradursi inun indebito vantaggio per chi abbia colpevolmente trascurato di accertarsidella realtà delle cose, pur avendone la concreta possibilità”.

Tuttoè bene quel che finisce bene quindi? Come si suole dire in questi casi … vifaremo sapere.

Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com

www.avvocatogabrielemercanti.it

(1) La pronuncia inesame riguarda una delibera assunta quando non esisteva il registro dell'anagrafecondominiale previsto dall'attuale art. 1130 1° comma n. 6) c.c. che, negliintenti del Legislatore, dovrebbe rendere meno probabile la figura delcondomino millantatore. Tuttavia per vedere se la novella legislativa avràsortito i suoi effetti dovremo attendere il consolidamento della giurisprudenzapost riforma.

Data: 11/05/2015 08:00:00
Autore: Avv. Gabriele Mercanti