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Processo civile telematico? Si può fare di più. Ecco le proposte della FIIF

Le proposte di miglioramento al PCT da parte della Fondazione per l'Innovazione Forense al tavolo ministeriale del 20 aprile. In allegato il documento ufficiale


di Marina Crisafi - Superatala fase di “novità” e di “spiazzamento” che ha caratterizzato la suaintroduzione, il processo civiletelematico si sta facendo largo nelle prassi dei tribunali e dei soggetti avario titolo coinvolti, in primis gliavvocati, conquistando anche il “target” dei più restii ad abbracciare larivoluzione digitale della giustizia italiana.

Il bilancio, noncerto rose e fiori, evidenziato qualche mese fa (leggi: “Processo civiletelematico: lo stato dell'arte e il caos dei tribunali”)sembra ormai superato, dunque, ma, moltiancora restano i nodi irrisolti e le possibilità di sfruttare edincrementare, in termini di efficienza, le potenzialità dello strumentotelematico.

In sostanza, si può fare di più.

E a lanciare,quelle che per certi aspetti costituiscono importanti modifiche “sostanziali”alla disciplina vigente, è la FIIF, laFondazione Italiana per l'Innovazione Forense, in occasione del tavoloconvocato dal ministro della giustiziaAndrea Orlando lo scorso 20 aprile.

Estensione del depositotelematico a tutti gli atti processuali e introduzione dell'accettazioneautomatica dei depositi, ma anche modifica della disciplina della procuradigitale, dell'accesso alle banche dati e delle attestazioni della conformitàdelle notifiche effettuate a mezzo pec. Questi i principali interventiinnovativi proposti dalla FIIF al tavoloministeriale e confluiti in un documento ufficiale (allegato qui sotto in versione integrale) con l'obiettivo dicoordinare e integrare la normativa esistente al fine di aumentarnesignificativamente l'efficienza.

Ecco, neldettaglio le proposte considerate ad“alta priorità” dalla Fondazione:

- Deposito telematico per tutti gli atti processuali

Estenderela facoltatività dei depositi telematici anche nei procedimenti pendenti atutti gli atti del processo è la prima priorità presa inconsiderazione dalla FIIF.

Integrando l'art. 16-bisdel d.l. n. 179/2012 con tre nuovi commi (9-octies, 9 nonies, 9-decies)contenenti la possibilità di depositare telematicamente tutti gli attiprocessuali anche nei procedimenti in corso, apporterebbe secondo la FIIF due vantaggi significativi: il superamento delle incertezze interpretativecui l'attuale formula normativa ha dato luogo, in ordine all'ammissibilità omeno del deposito di determinati atti; ilperseguimento dell'obiettivo di rendere interamente informatico il processo su tutto il territorionazionale.


- Chiarimenti sul potere di attestazione di conformità

Sempre caratterizzato da prioritàalta è il chiarimento in ordine al potere di attestazione della conformitàdelle copie.

Estendere tale potere appareessenziale per la FIIF al fine di ricostruireil fascicolo processuale telematico (nei casi, per esempio, di impugnazione) epoter gestire meglio i fascicoli “ibridi”.

Considerato anche ilprossimo step del 30 giugno che introdurrà l'obbligo del deposito telematico pressole Corti d'Appello, ciò darebbe “aldifensore la possibilità di costituirsi in formato telematico allegando copiaconforme di tutto il proprio fascicolo di primo grado che potrebbe già trovarsiinteramente nel fascicolo telematico del primo grado”.

Inoltre, ai fini di unamaggior responsabilità dei soggetti autorizzati ad effettuare le certificazionidi conformità, secondo la Fondazione è opportuno prevedere che “quando compionodetta attestazione essi sianoconsiderati pubblici ufficiali”, nonché prevedere un'espressa modalità di attestazione delle copie conformi anche invirtù dell'entrata in vigore del D.p.c.m. 13.11.2014 e in coordinamento con lal. n. 53/1994.

- Procura alle liti digitale

Aggiornare l'art. 83 c.p.c. è un'altra delle priorità massime della FIIF in riferimento sia allemodalità di rilascio della procura sottoscritta (con firma digitale oelettronica qualificata) e della sua trasmissione che alla trasmissionetelematica della procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo.

A tal fine, la nuova disposizionedovrebbe essere modificata consentendo l'apposizione della procura alle litisu foglio separato, inserito nella stessa pec che contiene l'atto al qualesi riferisce, nonché prevedendo che se la procura “è stata sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dellaparte, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici netrasmette il duplicato informatico”.


- Trasmissione accordo di negoziazione assistita

Oggetto di modifica daparte della Fondazione degli avvocati è anche il c.d. decreto giustizia (d.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n.162/2014). In particolare, l'intervento riguardal'art. 6 che prevede l'onere per gli avvocati della trasmissione agliuffici comunali dell'accordo di negoziazione assistita di separazione personaleo divorzio raggiunto dai coniugi.

Secondo la FIIF la procedura di trasmissione potrebbe esserenotevolmente semplificata, legittimando così una prassi sempre più diffusa,attraverso l'introduzione di un comma 3-bis al suddetto articolo, contenente la previsione di unatrasmissione dell'accordo con modalità telematica e il potere conseguentedell'avvocato di estrarre copia informatica dell'atto formato su supportoanalogico, attestandone la conformità all'originale (mediante firma digitale oelettronica).

- Accettazioneautomatica dei depositi

Pur avendo una priorità“media”, altra significativa proposta della FIIF riguarda l'accettazione automatica dei depositi.

Si introduce, in sostanza,il principio secondo il quale gli atti e i documenti depositati telematicamentedalle parti vengono inseriti nel fascicolo informatico automaticamente evengono resi immediatamente visibili agli altri soggetti del processo, escludendo quindi l'intervento delcancelliere.

Ciò consentirebbe, affermala FIIF, “di evitare la lesione del diritto al contraddittorio ed alla difesadenunciata da più parti nell'ipotesi in cui, avvenuto il depositotempestivamente, la ‘accettazione' da parte del cancelliere avvenga con ritardodi qualche giorno, riducendo così il termine per la eventuale replica o perindicazione prova contraria (in particolare per memorie 183 n. 3 e per memoriedi replica ex art.190)”.

Quanto alla propostanormativa, la stessa potrebbe essere attuata aggiungendo un apposito comma7-bis all'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012.

Data: 04/05/2015 19:15:00
Autore: Marina Crisafi