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Cassazione: non basta un ripensamento per la revisione delle condizioni di separazione. Occorrono fatti nuovi

Niente casa e assegno alla ex. restano le condizioni di separazione originariamente stabilite.


di Marina Crisafi - Non basta che dopo aver siglato un accordo diseparazione, poi uno dei coniugi ci ripensi per far cambiare le condizioniprecedentemente stabilite: la revisionedei patti, infatti, può essere richiesta soltanto sulla base di fatti sopravvenuti e non di fatti coevi opreesistenti che costituiscono conseguenza prevedibile delle condizioni concordate.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5109 del 13 marzo 2015, negando ildiritto alla casa familiare e all'assegno di mantenimento all'ex moglie cheadiva il giudice di legittimità per sentire accogliere la modifica dei pattidella separazione consensuale. In particolare, la donna si doleva del fatto chela Corte d'Appello di Bari avesse considerato prevedibili e conseguentemente non nuovi i fatti posti a base dellerichieste di modifica dei patti, mentre al contrario le conseguenze degli stessi sullo sviluppopsico-fisico dei figli minori (alla donna affidati) si erano manifestatesuccessivamente ad essi e non erano conosciute in precedenza. La donna chiamavain causa anche l'art. 155-ter c.c.,in base al quale, con riferimento alla prole, non è richiesto il requisitodella sopravvenienza del fatto.

Confermando le statuizioni di merito,tuttavia, la Suprema Corte ha respinto tuttele istanze della donna, negandole l'assegnazione della casa coniugale,anche se affidataria dei figli minori, nonché l'assegno di mantenimento in suofavore.

Il giudizio di revisione delle condizionidella separazione personale statuite con sentenza o contenute in un verbaleomologato di separazione consensuale – hanno affermato, infatti, gliErmellini - risiede sull'onere didedurre e allegare fatti diversi (non conosciuti né conoscibili) o sopravvenuti rispetto a quelli che hannocostituito il fondamento materiale e fenomenico delle pregresse condizioni”.

Ciò non èavvenuto nel caso di specie, nel quale non possono valere ad essere qualificaticome fatti nuovi e dunque a modificare le statuizioni precedenti, né “il gradimento soggettivo dellecondizioni stabilite” né “ilripensamento”. Né tanto meno, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso,può essere considerato pertinente ilriferimento all'art. 155-ter c.c., considerato che la “revisione richiesta non ha ad oggetto l'affidamento dei figli minori ola modifica del contributo per il loro mantenimento ma esclusivamente unmutamento del regime dell'assegnazione della casa coniugale, escluso dallaprevisione normativa, nonché l'attribuzione di un assegno di mantenimento alconiuge, rientrante invece nell'ambito di applicazione dell'articolo 156,settimo comma c.c.”.

Data: 19/03/2015 11:00:00
Autore: Marina Crisafi