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Voluntary disclosure: ora si fa sul serio. Pubblicate le istruzioni delle Entrate

Con l'aggiunta dell'ultimo tassello mancante del puzzle, può partire ufficialmente l'operazione voluntary disclosure


di Marina Crisafi - Conl'aggiunta dell'ultimo tassello mancante del puzzle, può partire ufficialmente l'operazione voluntarydisclosure.

L'Agenzia delle Entrate hapubblicato ieri, infatti, la circolare n. 10/E contenentele attese istruzioni operative che, insieme ai modelli e alle specifichetecniche predisposte nei giorni scorsi (leggi l'articolo “Voluntary disclosure: le Entrate dannoil via libera a modelli e software per la procedura),fanno entrare nel vivo la procedura per il rientro dei capitali confinati all'esteroalla quale si potrà accedere fino al prossimo 30 settembre.

Lenorme sul rientro dei capitali, contenute nella legge n. 186/2014, nell'otticadi una strategia di lotta all'evasione a livello internazionale e di fisco “collaborativo”,si ricorda, consentono ai contribuenti di regolarizzare le attività(denaro, beni, capitali), detenute all'esteroin violazione delle disposizioni fiscali, attraversoil versamento delle imposte dovute ma con notevoli riduzioni delle sanzioni e la non punibilità per i reati tributaricommessi.

Potrannoaccedervi, come si legge nella circolare tutte le “persone fisiche, glienti non commerciali, le società semplici ed associazioni equiparate,fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighiin materia di monitoraggio fiscale”.

Per aderire alla procedura non è necessario,inoltre, che il soggetto interessato sia fiscalmente residente in Italia all'attodella presentazione della richiesta, ma è sufficiente che lo stesso si trovassein tale condizione per “almeno uno dei periodi d'imposta per i quali èattivabile la procedura” o che avesse fissato il domicilio o la residenza, difatto, per la maggior parte del periodo d'imposta.

La procedura è estesa inoltre a coloro chepur risiedendo all'estero, abbiano mantenuto il domicilio di fatto o la dimorain Italia (c.d. “estero residenti fittizi”) e, con riferimento alle società,alle associazioni e agli enti non commerciali, che pur non avendo la sedelegale in Italia, abbiano di fatto avuto sede o oggetto principale dell'attivitànel territorio dello Stato per la maggior parte dei periodi di impostainteressati dalla procedura (c.d. “soggetti esterovestiti”), nonché i trust cheabbiano violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.

Laprocedura di “regolarizzazione” è estesa anche agli investimenti e alleattività finanziarie detenute in maniera illegale dai cittadini italiani neipaesi della “black list” chehanno sottoscritto accordi con l'Italia.

Ad essere esclusi, invece, i contribuentiche prima di presentare domanda per l'accesso della procedura sono venuti aconoscenza di accessi, ispezioni o verifiche, dialtre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimentipenali per violazioni di norme tributarie.

I versamenti delle sommedovute possono essere effettuati in un'unicasoluzione o in tre rate, ma non è prevista la compensazione. Il mancatopagamento, anche di una sola rata, non consente il perfezionamento dellaprocedura e fa partire nuovi avvisi di accertamento.

Le richieste di accessoalla procedura potranno essere presentate esclusivamenteper via telematica (entro il 30 settembre) ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, dovrà esserecompletata la documentazione necessaria e allegata la relazione tecnica diaccompagnamento.

A questo punto, l'Agenziainviterà il contribuente al contraddittorioe, in caso di accoglimento delle somme richieste dal Fisco, l'adesione allavoluntary disclosure si perfezionerà con la comminazione (“scontata“) dellesanzioni per le violazioni commesse relativamente a ciascun periodo d'imposta eai tributi evasi.


Data: 14/03/2015 16:50:00
Autore: Marina Crisafi