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Dl banche: la Camera dice sì alla “Popolari Spa” e alla portabilità dei conti

Si avvicina al traguardo finale il d.l. n. 3/2015, il c.d. “decreto banche” che ha ricevuto stamattina il via libera dalla Camera


di Marina Crisafi - Si avvicina al traguardofinale il d.l. n. 3/2015, il c.d. “decreto banche” che ha ricevutostamattina il via libera dalla Cameracon 290 sì, 149 no e 7 astenuti, passando al Senato per il secondo e definitivoesame, dati i tempi stretti per la conversionein legge (entro il 25 marzo).

Il testolicenziato dalla Camera esce sostanzialmente mutato rispetto all'impiantooriginario soprattutto sul fronte degli incentivi alle imprese. Rimanepressoché inalterata la trasformazione delle più grandi banche popolari in spae la semplificazione della portabilità dei conti correnti.

Ecco le novità,suddivise in base alle tre macroaree principali, sulle quali il Senato dovrà esprimere il votofinale:

- Banche popolari

Dopola bocciatura dell'emendamento che richiedeva un asset netto superiore ai 30miliardi (conformemente alla soglia della vigilanza Bce), la riforma varatadall'esecutivo Renzi trasforma le banchepopolari con più di 8 miliardi di attivo in Spa entro 18 mesi dalla pubblicazione dei relativi regolamentiattuativi.

Acambiare non è solo la forma giuridica ma la stessa governance delle banche(possibilità di emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali e divoto specifici, allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governosocietario, attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari, ecc.) esoprattutto il diritto di voto che sarà collegato direttamente al numero diazioni possedute: mentre oggi i soci popolari possiedono un solo votoindipendentemente dalle azioni in loro possesso, con la trasformazione in Spa ad ogniazione spetterà un voto.

Apassare però è anche il correttivo caldeggiato dalla minoranza Pd, che introducelimitazioni al diritto di voto, consentendo di deliberare a maggioranzasemplificata contestualmente alla trasformazione in spa, non oltre 24 mesi dall'entratain vigore della legge di conversione del decreto, un tetto pari al 5% del capitale sociale avente diritto al voto,salva la facoltà di disporre limiti più elevati.


- Portabilitàdei conti correnti

Passaa Montecitorio, anche se interamente modificata durante l'iter parlamentare alfine di recepire quanto previsto dalla direttiva europea n. 2014/92/UE, unadelle novità più attese del decreto: la norma che semplifica la portabilità dei conti correnti (art. 2 del d.l. n.3/2015).

Pereffetto della stessa, si potrà cambiare istituto bancario entro un termine massimo di 12 giorni (con decorrenza dallaricezione dell'autorizzazione del cliente) senzasostenere oneri o spese di portabilità che resteranno a carico dellebanche.

Incaso di mancato rispetto dei termini fissati, la banca dovrà erogare al clienteun indennizzo proporzionale al ritardoe alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta ditrasferimento.

Ilquantum dell'indennizzo, i criteri e le modalità di erogazione saranno definitida apposito decreto del Mef, sentita la Banca d'Italia.

Lefacilitazioni in materia di portabilità saranno estese anche al trasferimento,dietro richiesta, degli strumentifinanziari, ove compatibili e secondo le modalità previste dalle normeattuative.

Aggiuntonel corso dell'esame parlamentare anche un art. 2-bis al decreto volto adagevolare l'apertura dei conti correnti “transfrontalieri”verso istituti bancari o prestatori di servizi di uno degli Stati membrieuropei. In tali casi, i soggetti che ricevono la richiesta di trasferimento daparte dei clienti sono tenuti a fornire specifica assistenza e informazioni conriferimento sia allo spostamento dell'eventuale saldo positivo sul conto dipagamento aperto presso il nuovo istituto che alla chiusura del conto correntedetenuto.


- Incentivi per gli investimenti

Esceampiamente modificata dal passaggio parlamentare la macroarea dedicata agliinvestimenti in favore delle imprese.

Inparticolare, nell'ambito del sostegno all'export e all'internazionalizzazione, vienespostata alla Cassa Depositi e Prestiti lacompetenza ad esercitare l'attività creditizia, inizialmente trasferita incapo al Sace. La Cdp potrà svolgere tale attività sia direttamente che tramite lagaranzia Sace o una diversa società controllata (in tal caso previaautorizzazione della banca d'Italia).

Quantoal capitolo Pmi “innovative”: è stataestesa la possibilità di accedere ai medesimi strumenti ed incentivi riservatidalla legge alle startup innovative, è stato aperto, entro certi limiti, l'ingressonel capitale (in ambito crowdfunding) agli intermediari finanziari e consentitala possibilità di costituirsi anche in forma cooperativa.

L'art.5 del decreto, inoltre, potenzia il c.d. “patent box”, estendendo ilregime di tassazione agevolata dei dei redditi derivanti dall'utilizzo e/odalla cessione di opere dell'ingegno e da brevetti industriali, anche ai marchicommerciali.

Confermata,altresì, la nascita della Società perazioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese concapitale interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali,destinata al sostegno delle imprese sane in temporanea difficoltà, emodificato, infine, il meccanismo dei finanziamenti agevolati per gliinvestimenti in macchinari e beni strumentali di cui alla nuova legge Sabatini, con la trasformazione del ricorso al plafondcostituito presso Cdp da obbligatorio a facoltativo, consentendo così a banchee società di leasing di concedere finanziamenti (su cui saranno riconosciuti icontributi in conto interessi dello Stato) anche con provviste autonome.

Data: 12/03/2015 17:44:00
Autore: Marina Crisafi