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Consulta: incostituzionale l'art. 459 c.p.p. laddove prevede la facoltà del querelante di opporsi al decreto penale di condanna.

La Corte Costituzionale ha di recente esaminato la questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 459, co. 1, c.p.p.


di Daniele Profili

La Corte Costituzionaleha di recente esaminato la questione di legittimitàcostituzionale riferita all'art. 459, co. 1, c.p.p., sollevata dal G.I.P.del Tribunale ordinario di Avezzano su richiesta dell'Ufficio del P.M. dellostesso Tribunale,, presentata unitamente alla domanda di emissione di decretopenale di condanna nonostante l'espressa opposizione del querelante alladefinizione del procedimento mediante detto rito. Nell'ordinanza il giudice a quo chiede la valutazione deicontenuti di cui all'art. 459, co. 1, c.p.p., in relazione al contrasto deglistessi con norme di rango costituzionale espresse dagli artt. 3, 101 e 111della Costituzione. In particolare, secondo il rimettente, il contrasto della norma citata con l'art. 3 Cost., èda rilevarsi sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza della disposizionee della violazione del principio di uguaglianza, in quanto il potere attribuitodalla legge al querelante di opporsi alla definizione del procedimentoattraverso il rito monitorio non risponderebbe ad alcun interessegiuridicamente apprezzabile. La persona offesa dal reato, infatti,risulta essere portatrice di due interessi fondamentali che sono rappresentatidalla irrogazione di una sanzione penale al soggetto che ha commesso il reato edalla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni per il fatto illecitosubito. Stante quanto sopra l'interesse a vedere dichiarata la responsabilitàpenale dell'autore del reato, con conseguente irrogazione di idonea sanzionepenale, viene egualmente soddisfatto sia con lo svolgimento di un processo conqualsiasi rito, anche speciale, che si conclude con sentenza, sia attraversol'emissione del decreto penale di condanna, rito speciale di cui all'art. 459 ess., c.p.p.

Perquanto concerne, invece, l'interesse al risarcimento dei danni patrimoniali enon conseguenti al reato bisogna sottolineare che detto interesse non sempreviene soddisfatto all'esito della definizione del processo penale non solo nelcaso di definizione con decreto penale di condanna ma anche nel caso di“patteggiamento” ex art. 444 c.p.p.In detti casi, infatti, il legislatore ha escluso qualsiasi delibazione daparte del giudice penale in ordine alla pretesa risarcitoria della parte offesache dovrà essere fatta valere successivamente in sede civile.

Stante quanto sopra il querelante non vede leso alcundiritto dalla definizione del procedimento a mezzo del rito di cui all'art. 459c.p.p., visto che detto rito si conclude con l'applicazione di una sanzionepenale nei confronti del responsabile e che, in ogni caso, è garantita latutela risarcitoria in sede civile come avviene anche in caso di patteggiamentoex art. 444 c.p.p. Ciò detto la possibilità concessa dalla legge al querelantedi opporsi alla definizione del procedimento a mezzo dell'emissione del decretopenale di condanna sarebbe, secondo il giudice a quo, irragionevole, risolvendosi esclusivamente nell'infliggereal querelato la sofferenza consistente nello svolgimento del processo, in mododa trasformare quest'ultimo da strumento di accertamento dei fatti in unasanzione nei confronti dell'autore del reato.

Nell'ordinanza, infine, si sottolinea come la facoltà concessadall'art. 459 c.p.p. di opporsi alla definizione del procedimento con decretopenale di condanna, contrasterebbe altresì con il principio di ragionevoledurata del processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto l'instaurazione delprocesso con rito ordinario a seguito dell'opposizione comporterebbe unainevitabile dilatazione dei tempi processuali, nonché una violazione dell'art.101 Cost. in quanto sottrarrebbe al pubblico ministero la titolarità dell'eserciziodell'azione penale.

Orbene, la Corte Costituzione con sentenzan. 23 del 28 gennaio 2015 (depositata il 27 febbraio 2015) ha ritenuto fondata la questione in relazione agliartt. 3 e 111 della Costituzione dichiarando l'illegittimità costituzionaledell'art. 459, co. 1, c.p.p. (così come modificato dall'art. 37,comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sulprocedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modificheal codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamentogiudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, diindennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professioneforense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi,in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento conl'emissione di decreto penale di condanna.

Qui sotto inallegato il testo della sentenza e il codice di procedura penale aggiornato e scaricabile in PDF

DanieleProfili – daniele.profili@gmail.com

Data: 03/03/2015 09:14:00
Autore: Daniele Profili