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Ddl concorrenza: addio al "lavoro" del testimone

Nel disegno di legge dell'esecutivo trova spazio la novella sull'identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose


Qualcuno l'avevapresa come una vera e propria occupazione, andando a sostenere al “bisogno” letesi di amici, parenti e conoscenti, ma il Governo ha deciso di intervenire perarginare i c.d. “testimoni di comodo” nellecause di risarcimento dei danni da sinistristradali.

La novità è unadelle tante contenute nel disegno dilegge sulla concorrenza, approvato venerdì scorso da Consiglio deiMinistri, con l'obiettivo di incidere su tutta una serie di settori a fini disemplificazione e aumento della competitività, e, in primis, su quello assicurativo.

Così, oltre ariduzione dell'Rc auto a determinate condizioni, alla trasparenza delle variazionidel premio e alla modifica degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni,riguardanti il risarcimento del danno non patrimoniale, anche per le lesioni dilieve entità, nel disegno di leggedell'esecutivo trova spazio la novellasull'identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose (exart. 6 ddl).

In particolare, conl'aggiunta di tre nuovi commi al comma 3 dell'art. 135 CdA, è previstoinnanzitutto che l'identificazionedegli eventuali testimoni sul luogo dell'incidente stradale debba essere comunicata, alla compagnia diassicurazione, entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro e risultare dalla richiesta di risarcimentopresentata alla compagnia stessa.

Qualsiasidenuncia successiva, secondo i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 135, renderàinammissibile la prova testimoniale,salvo apposite risultanze dei verbali delle autorità di polizia intervenute sulluogo dell'incidente e l'oggettiva impossibilità della tempestivaidentificazione (in tal caso il giudice potrà disporre l'audizione deitestimoni non indicati preventivamente).

Quanto al divieto del“lavoro” di testimone, una norma apposita (il comma 3-quater) dispone chequando il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti (che, a talfine, possono richiedere i dati all'I.V.ASS.), si accorga che il nominativo del testimone chiamato ingiudizio ricorre in più di tre causerelative alla responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni, trasmette un'informativaalla procura della Repubblica.

Com'è evidente, la ratiodel provvedimento è quella di scoraggiaresia i danneggiati dal chiamare in causa “testimoni falsi” che questi ultimi dall'accettare di prestarsialle dichiarazioni, ma è altrettanto evidente che può trasformarsi in un'arma a doppio taglio.

Se, nel primo caso, infatti, una semplice dimenticanza di indicare i nomi dei testi nelladenuncia di sinistro può costare molto cara al danneggiato, il quale può dire addio a prove testimoniali chepotrebbero rivelarsi essenziali per dimostrare il proprio diritto alrisarcimento del danno, nel secondo,la probabilità che qualcuno si trovi ad assistere a più di tre incidenti incinque anni, specie in una città ad alta densità di traffico, non è poi cosìremota. A quel punto, quindi, l'eventuale“sfortunato” testimone dovrà farfinta di non aver visto niente, per evitare di ritrovarsi segnalato alla procura della Repubblica.

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Data: 22/02/2015 16:30:00
Autore: Marina Crisafi