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Cassazione: un caso in cui è stata disposta la riduzione del mantenimento e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale

I giudici di merito hanno dato rilievo rilievo alla progressiva diminuzione del carico di lavoro dello studio professionale cui era titolare il marito


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 2435 del 9 Febbraio2015.


In questa pronuncia la Cassazione ha affrontato un caso in cui in sede di revisionedelle condizioni di divorzio è stata disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento e la revoca dell'assegnazione dellacasa coniugale.

La Cassazione si pronuncia confermando lasentenza di secondo grado ed osservando che ciò che conta è che di fatto si siano verificatecircostanze oggettivamente idonee a giustificare l'apertura del procedimento di revisione. Deve trattarsi di circostanze sopravvenute, gravi e rilevanti,concernenti la qualità e lo standard di vita del coniuge onerato.

Nelcaso di specie la Corte d'appello in parziale riforma della decisione del Tribunale (che aveva revocato sia l'assegno di mantenimento sia l'assegnazione della casa coniugale), ha ridotto l'assegno divorzile dando rilievo alla progressiva diminuzione delcarico di lavoro dello studio professionale cui era titolare ilmarito; tale diminuzione di lavoro era oltretutto sfociata nella chiusura dell'attivitàprofessionale, circostanza che ha determinato una sensibileriduzione dei proventi dell'ex marito, il quale si era trovato a vivere delle sola pensione.

Non è quindi pertinente il vizio denunciato denunciato dall'ex moglie (violazione di legge) la qualeaveva lamentato la violazione dell'art. 9 della legge 898/1970 (in temadi modifica delle condizioni di divorzio); e, in ogni caso, laquestione viene individuata dalla Suprema corte come attinente almerito, di conseguenza non sindacabile in Cassazione. Qui sotto il testo della sentenza.

Data: 02/03/2015 20:00:00
Autore: Licia Albertazzi