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Niente più avvocati "a tempo perso". Ecco le future regole per l'esercizio della professione. In allegato la bozza del regolamento del Ministero

Si può essere avvocati solo se la professione è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente


Avvocati solo se laprofessione è esercitata “in modoeffettivo, continuativo, abituale e prevalente”.

È questa la conditio sine qua non per chi vuolecontinuare la propria attività di avvocato sulla base dello schema di regolamento teso adisciplinare le modalità di accertamento dell'esercizio della professioneforense pubblicato in questi giorni dal Ministerodella Giustizia, in attuazione dell'art. 21 della l. n. 247/2012.

Attualmente al vaglio del Consiglio Nazionale Forense peril necessario parere, il regolamento detta una serie di condizioni che gliavvocati dovranno rispettare, a pena di cancellazione dall'albo, le eccezioni consentite,le modalità di accertamento e di reiscrizione dopo l'applicazione dellesanzioni.

Ecco le nuove regole:

- Gli otto requisiti necessariper la professione

Per dimostrare chela professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale eprevalente, l'avvocato dovrà possedere “congiuntamente” gli 8 requisitirichiesti dall'art. 2 della bozza di regolamento del Ministero, ovvero:

» essere titolare di partita Iva attiva;

» avere l'uso di locali e di (almeno) un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche associata;

» aver trattato almeno cinque affari l'anno anche se conferiti da altro professionista;

» possedere una pec regolarmente comunicata al Consiglio dell'Ordine;

» aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;

» disporre di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;

» avere pagato i contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine;

» avere pagato i contributi alla Cassa di Previdenza Forense.

- Sanzioni ed eccezioni

Il mancatorispetto degli 8 requisiti congiunti comporterà la cancellazione dall'albo, se l'avvocato non dimostrerà la sussistenzadi giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

Sarà il Consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a verificare, con riguardo aciascuno degli avvocati iscritti all'albo, la sussistenza delle modalità e deirequisiti richiesti per l'esercizio della professione e in mancanza a disporrela cancellazione per il professionista, comunicandola, una volta divenutaesecutiva, al Cnf e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

La verificanon sarà prevista per i giovani avvocati: nello schema, infatti, è disposto cheper i primi cinque anni dall'iscrizione all'albo non verranno effettuati icontrolli.

- Impugnazione e reiscrizione

Ex art. 3 delregolamento, prima di deliberare la cancellazione dall'albo, il consigliodell'ordine circondariale invita l'avvocato, a mezzo postaelettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con letteraraccomandata con avviso di ricevimento, a presentareeventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

L'avvocato chene fa richiesta è ascoltato personalmente.

La delibera dicancellazione è notificata entro quindicigiorni all'interessato.

L'interessato,secondo l'art. 17, comma 14, della l. n. 247/2012, può presentare ricorso al Cnf nel termine di 60 giorni dallanotificazione, con effetto sospensivo.

L'avvocatocancellato, inoltre, ha diritto di essere reiscrittoall'albo quando dimostri di avereacquisito i requisiti di cui era stato considerato sprovvisto, salvo che lacancellazione sia dipesa dal non aver trattato almeno cinque affari per ciascunanno o dal non aver assolto l'obbligo dell'aggiornamento professionale; in talcaso dovrà attendere dodici mesi da quando la delibera di cancellazione èdiventata esecutiva prima di essere nuovamente iscritto.

Data: 09/02/2015 23:30:00
Autore: Marina Crisafi