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Cassazione: movimentazione di conti correnti e determinazione dell'assegno di mantenimento

Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 1264 del 26 Gennaio 2015.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 1264 del 26 Gennaio2015. Se, a seguito di intervenuta separazione personale deiconiugi, il marito movimenta i conti correnti a lui intestati,tanto basta per fondare la decisione del giudice di quantificarel'assegno di mantenimento – destinato, nel caso di specie,sia alla sussistenza della moglie che dei figli, non ancoraeconomicamente autosufficienti – in maniera cospicua. E' quanto hadeciso la Suprema corte nel caso in oggetto, rigettando il ricorsopromosso dall'interessato.


E'principio consolidato in giurisprudenza quello secondo ilquale “l'assegno divorzile compete al coniuge che sia privo dimezzi, tali da potergli permettere il mantenimento di un tenore divita analogo a quello tenuto durante la vita matrimoniale”. Nelquantificare l'assegno di mantenimento il giudice del merito hatenuto correttamente conto sia del modestissimo reddito della moglie,sia delle circostanze patrimoniali accadute anche dopo leseparazione, come la costituzione di una società per azioni,costituzione avvenuta mediante ingente conferimento di denaro, anchegrazie ad una donazione milionaria che il ricorrente ha ottenuto dalpadre. Senza poter effettuare un nuovo esame nel merito, laCassazione ha effettuato un controllo circa la legittimità dellamotivazione addotta dalla Corte d'appello, giungendo alla conclusioneche essa fosse esente da ogni vizio lamentato. Le circostanze difatto sopra descritte, esaminate congiuntamente, sono dunque valideper fondare la decisione del giudice del merito di quantificare inmaniera ingente l'importo dell'assegno di mantenimento periodico.

Data: 30/01/2015 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi