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Cassazione: Non spetta alla guardia medica chiamare il 118.

Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 226/2015


Non c'è nessun obbligo per la guardiamedica che, durante un consulto telefonico, abbia consigliato di portare ilpaziente in ospedale per accertamenti, di chiamarepersonalmente il 118 o di recarsi al domicilio della persona per la quale èstata contattata. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 226/2015, annullando senza rinvio lacondanna a quattro mesi di reclusione inflitta ad una guardia medica calabrese,dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

La vicenda era cominciata con la chiamata telefonica del sanitario da partedella figlia di una donna in preda a forti spasmi per via di ulcere duodenali.Al telefono, la guardia medica esortava a chiamare l'ambulanza al fine dieseguire accertamenti effettuabili solo in ospedale evitando così di complicareil quadro clinico della paziente.

Per la Corte d'Appello, il dottore aveva errato nel limitare il proprio operato al consulto telefonico, dovendosiattivare per una verifica in locodelle condizioni cliniche della donna e comunque contattare direttamente ilservizio del 118, il quale, “se informatoe stimolato per le vie brevi da un sanitario, avrebbe probabilmente assicuratoun pronto e diretto intervento a favore della paziente”, che, invece,dovette essere trasportata in ospedale dagli stessi familiari.

Ma la Suprema Corte non è d'accordo.

Al contrario diquanto affermato dai giudici di merito, infatti la Cassazione ha ritenuto nonsolo non rientrante tra i compiti del sanitario assicurare il servizio dieventuale ospedalizzazione dei pazienti, dai quali o nell'interesse deiquali, viene contattato, ma ha sottolineato come assolutamente “fuori luogo”l'asserito obbligo della guardia medica di fare da “stimolatore per le viebrevi del servizio 118”. Senza contare, hanno osservato inoltre gliErmellini, che la paziente abitava a pochi chilometri dall'ospedale cittadinoche aveva raggiunto in pochi minuti a bordo dell'auto della figlia, laddoveinvece avrebbe dovuto attendere considerato che non vi erano ambulanzedisponibili in quel momento.

Quanto alla visitadomiciliare, infine, ad avviso dei giudici del Palazzaccio non puòimputarsi al medico alcuna omissione, giacchè la stessa non solo sarebbestata inutile, come sostenuto anche dalla Corte d'Appello, ma persino potenzialmentedannosa per la perdita di tempo ad essa connessa a fronte dellanecessità del ricovero.

Data: 25/01/2015 10:45:00
Autore: Marina Crisafi