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Cassazione: La polizia non dispone di braccialetto elettronico? L'imputato resta in carcere

Cassazione Penale, sentenza 9 gennaio 2015, n. 520. L'imputato aveva eccependo la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, che venivano subordinati alle esigenze di spesa della P.A.


Imputato deldelitto di rapina aggravata e già condannato in primo grado, un uomo erariuscito ad ottenere, tramite il suo difensore, la conversione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari,“rafforzata” però, data la sua pericolosità sociale e il rischio direiterazione del reato, dal c.d. braccialettoelettronico.

Peccato, però,che la polizia giudiziaria locale nondisponesse del congegno tecnologico.

Così l'uomo è rimasto in carcere.

La vicenda èfinita sotto la lente della Suprema Corte, di fronte alla quale il legaledell'imputato, eccependo la violazione dei diritti costituzionalmentegarantiti, che venivano subordinati alle esigenze di spesa della P.A., chiedeval'annullamento dell'ordinanza di conferma della misura cautelare in carcere.

Ma per la secondasezione penale della Cassazione, tale conferma, una volta preso attodell'assenza materiale del dispositivo elettronico, conditio sine qua non per la concessione dei domiciliari, è unascelta obbligata.

Con sentenza n. 520 del 9 gennaio 2015, i giudicidel Palazzaccio hanno preliminarmente ricordato che “la previsione di cui all'art. 275-bis c.p.p., che consente al giudicedi prescrivere - con gli arresti domiciliari - l'adozione del c.d."braccialetto elettronico" non ha introdotto una nuova misuracoercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelarepersonale; ciò in quanto il braccialetto rappresenta una cautela che il giudicepuò adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, ma aifini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare lapropria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare ilbraccialetto e di osservare le relative prescrizioni”.

Per cui, haaffermato il collegio, ove tale misura sia considerata necessaria dal giudice,ma, tuttavia, “non possa essere concessaper la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principidi cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione,perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senzabraccialetto dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelare,comunque ascrivibile alla persona dell'indagato”.

Del resto, haconcluso la Corte rigettando il ricorso, non“può pretendersi che lo Stato predisponga un numero indeterminato dibraccialetti elettronici, pari al numero dei detenuti per i quali puòessere utilizzato, essendo ledisponibilità finanziarie dell'Amministrazione necessariamente limitate, come sono limitate tutte le strutture(carcerarie, sanitarie, scolastiche, etc.) e tutte le prestazioni pubblicheofferte ai cittadini, senza che ciò determini alcuna violazione del principiodi eguaglianza e degli altri diritti costituzionalmente tutelati”.

Data: 12/01/2015 14:30:00
Autore: Marina Crisafi