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TFR in busta paga: entro fine mese il decreto con le modalità attuative

Sarà, infatti, un apposito Dpcm a stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 (commi da 26 a 34) della l. n. 190/2014


Scatta dall'1 marzo prossimo la possibilità per i lavoratori dirichiedere l'anticipazione del Tfr direttamente in busta paga prevista dalla legge di Stabilità2015, in via sperimentale, per il triennio 2015-2018.

Ma per poter usufruire dell'integrazione sotto forma di retribuzionemensile, i lavoratori dovranno attendere un ulteriore step: il decreto del presidente del Consiglio deiMinistri che verrà emanato entro il31 gennaio.

Sarà, infatti, un apposito Dpcma stabilire le modalità di attuazionedelle disposizioni di cui all'art. 1 (commi da 26 a 34) della l. n. 190/2014 che prevedono per i dipendenti del settore privato (esclusigli agricoli e i domestici), con un rapporto di lavoro in essere (presso lostesso datore di lavoro) da almeno 6mesi di richiedere, relativamente ai periodi di paga del triennio 1 marzo2015 – 30 giugno 2018, l'accreditomensile in busta paga, quale parte integrativa della retribuzione, dellaquota maturanda del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (vai alla Guida Il Trattamento di fine rapporto).

Il decreto indicherà anche i termini per esercitare l'opzione che, giova ricordare, una volta effettuata:

- è irrevocabile fino allo scadere del triennio;

- è assoggettata a tassazione ordinaria;

- non risulta imponibile ai finiprevidenziali;

- non rileva ai fini del limitedi reddito per il c.d. “bonus Irpef”ex art. 1 d.l. n. 66/2014.

Con lo stesso decreto, verranno disciplinati anche i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia istituitopresso l'Inps e della garanzia “diultima istanza” dello Stato, cui potranno ricorrere i datori di lavoro chenon intendono versare immediatamente, attraverso le proprie risorse, la quotadi Tfr ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

I suddetti datori di lavoro potranno, infatti, accedere al finanziamento, assistito dalle garanzie rilasciate dall'appositofondo dell'Inps e dallo Stato, nonché dal privilegio speciale ex art. 46 T.U.B.(d.lgs. n. 385/1993), versando un contributomensile pari allo 0,2% della retribuzione imponibile a fini previdenziali(fatta eccezione per le imprese con meno di 50 addetti esonerate dal versamentodel contributo ex art. 2 l. n. 297/1982).

Invece, per le aziende con numero di addetti pari o superiori a 50, ovveroper quelle con meno di 50 dipendenti che decidano di non ricorrere a tale modalitàdi accesso al credito, sarà previsto, proporzionalmentealle quote di Tfr percepite dai lavoratori quale parte integrativa dellaretribuzione, il riconoscimento di misure compensative di carattere fiscale econtributivo.

Data: 09/01/2015 15:30:00
Autore: Marina Crisafi