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Responsabilità medica: obblighi del professionista e grado di diligenza richiesta.

L'obbligazione a cui è tenuto il medico è tipicamente professionale ed, in quanto tale, può essere legittimamente e pacificamente ritenuta di mezzi


La prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene chel'inadempimento, da parte del medico, della propria obbligazione, generiun'ipotesi di responsabilità contrattuale sulla base del combinato dispostodegli artt. 1218 e 1228 c.c.: questo accade sia in riferimento alprofessionista, sia nei riguardi della struttura ospedaliera (pubblicata oprivata), nella quale egli opera.

E' tuttavia proprio l'inadempimento del medico che merita diessere esaminato con maggiore attenzione.

L'obbligazione a cui è tenuto il medico è tipicamenteprofessionale ed, in quanto tale, può essere legittimamente e pacificamenteritenuta di mezzi: il sanitario, in sostanza, assumendo l'incarico, si impegnaa prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultatoprefissato, non per conseguirlo necessariamente (Cass. Civ., 25/11/1994, nr,10014). In quanto l'obbligazione del medico è di mezzi, e non di risultato, neconsegue che la legge richiede un grado di diligenza più elevato rispettoall'ordinario. Tale quid pluris èricavabile dal secondo comma dell'art. 1176 c.c., il quale statuisce che ladiligenza del professionista va valutata con riguardo alla natura dell'attivitàesercitata. Esula, dunque, dalla figura del medico/professionista il concettodi diligenza del buon padre famiglia, previsto, invece, dal primo commadell'articolo sopra citato. A tal proposito, la S.C. ha individuato nellacondotta del sanitario la diligenza tipica del “debitore qualificato”, la qualeè insita proprio nella natura dell'ars cheil medico esercita (Cass. Civ., 01/02/2011, nr. 2334).

Alla luce di ciò, ne deriva che l'inadempimento da parte delmedico consisterà nell'aver tenuto un atteggiamento non conforme alla diligenzaqualificata richiesta, non nel non aver ottenuto il risultato possibile osperato. La diligenza ex art. 1176c.c., secondo comma, si traduce dunque in una serie di obblighi, ai quali ilclinico deve attenersi per non incorrere in un'ipotesi di inadempimentocontrattuale. A titolo esemplificativo, seguendo il solco tracciato dagliErmellini, possiamo individuare i principali doveri che gravano su duespecifiche figure sanitarie, il chirurgo ed il primario ospedaliero.

In merito al primo caso, il chirurgo è tenuto a monitorarein prima persona l'intero iteroperatorio, dalla fase preparatoria sino a quella post-operatoria, ponendo in essere tutte quelle precauzioniconoscibili e conosciute dalla scienza in quel preciso momento storico.

La linea severa e rigorosa delineata dalla S.C. assume unaportata maggiore in relazione agli obblighi gravanti sul primario ospedaliero. Difatti,nel corretto adempimento della propria obbligazione, spetta al primario, tral'altro, la definizione dei criteri diagnostici e terapeutici, la conoscenzaprecisa e non superficiale delle situazioni cliniche presenti nella divisione,l'adozione di rimedi e di provvedimenti in caso di emergenze, ed il controllosull'operato dei collaboratori (Cass. Civ., 25/02/2005, nr. 4058). Altresì, laS.C. ha più volte riconosciuto la responsabilità in solido del medicointervenuto e del primario della divisione per i gravi danni alla saluteriportati dal paziente ad opera del primo soggetto (ex plurimis, Cass. Civ., 29/11/2010, nr. 24144). La ratio di tale rigore è giustificata dadue elementi: da un lato, il primario è collocato al vertice di una determinatadivisione ospedaliera, dall'altro spetta a costui anche la vigilanza sulleattività poste in essere dai propri sottoposti.

In conclusione, l'inadempimento dell'obbligazione gravantesul medico, genera un'ipotesi di responsabilità contrattuale, la quale rendelegittima e corretta la richiesta di risarcimento dei danni da parte delpaziente leso. La situazione de quosi profila, qualora il professionista venga meno ai suoi obblighi attraversouna condotta negligente ed imperita, indipendentemente dalla presenza o meno diun contratto di prestazione d'opera intercorrente tra il medesimo ed ildegente. La responsabilità a carico del medico è piena e completa, in quantocostui risponde della mancata prestazione sia nel caso di dolo, sia in quello dicolpa grave o lieve.

Avv. Eraldo Quici

Data: 10/01/2015 15:00:00
Autore: Avv. Eraldo Quici