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Studi di settore: Cassazione, natura giuridica e onere della prova

Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 26139 dell'11 Dicembre 2014


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 26139 dell'11Dicembre 2014.

Se l'Agenzia delle entrate, prima di procederealla notifica dell'accertamento, procede nel provocare ilcontraddittorio con il contribuente – al quale sonoaddebitati determinati scostamenti di reddito a seguito diapplicazione di studi di settore – rigettando la difesa di questicon espressa motivazione, è legittimo che proceda alla notificadell'accertamento stesso. In caso di opposizione, sarà poi facoltàdel giudice, trattandosi di accertamento fondato su studi disettore (la cui natura giuridica è quella della presunzionesemplice) valutare che le pretese tributarie, sulla base deglielementi probatori prodotti in corso di causa, siano fondate. Nelcaso di specie ricorre il Fisco avverso la sentenza d'appello cheannullava detto accertamento poiché, secondo la Commissionetributaria regionale, le presunzioni derivanti dagli studi di settorenon sarebbero state adeguatamente verificate con l'apporto diulteriori elementi di prova.

LaCassazione interviene cassando con rinvio la sentenza impugnata,giungendo a soluzione diametralmente opposta: l'onere della prova,nel caso in cui sia già stato previamente provocato ilcontraddittorio con il contribuente – ipotesi verificata nel casoin oggetto – ricade su quest'ultimo e non sull'ente accertatore.Nella specie, la discrepanza tra ricavi effettivi e ricavi dichiaratisarebbe stata fondata sull'acquisto di un'auto aziendale,elemento che di per sé, secondo il giudice d'appello, non sarebbestato sufficiente a rendere legittimo l'accertamento. In definitiva,l'utilizzo del sistema degli studi di settore non è sufficiente diper sé a fondare la responsabilità tributaria del soggettoaccertato, ma ad essi deve seguire il legittimo contraddittorio trale parti, fermo restando il potere di libera valutazione delle provedi cui è fornito il giudice tributario.

Data: 23/12/2014 17:00:00
Autore: Licia Albertazzi