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Arbitrato internazionale negli Emirati Arabi Uniti: cenni

Le liti generate dai contratti internazionali possono essere risolte giudizialmente o a mezzo di arbitrato.


Leliti generate dai contratti internazionali possono essere risoltegiudizialmente o a mezzo di arbitrato.

Quest'ultimaprocedura può rivelarsi essenziale nel momento in cui la materiadel contendere riferisce a problematiche o contratti particolari cherichiedono specifiche competenze tecniche o giuridiche, quando ènecessario mantenere un regime di stretta confidenzialità eriservatezza della lite ( vuoi per gli interessi in gioco, vuoi per isoggetti coinvolti ) oppure quando la scelta è rivolta ad un foroneutrale.

Acontrario, l'arbitrato potrebbe non essere la soluzione ideale sesono coinvolti stati non firmatari della Convenzione di New York del10 giugno 1958 per il riconoscimento dei lodi stranieri, quando ilvalore della controversia è limitato ovvero quando è evidentementepiù opportuno - per costi, tempi e facilità nell'esecuzione dellasentenza - ricorrere al giudice.

Adogni modo la convenienza della procedura arbitrale appartiene adun'attenta valutazione e scelta fatta al momento della redazionecontrattuale con l'inserimento della clausola compromissoria per ladefinizione delle controversie a mezzo di arbitrato attivabile pressoil prescelto organismo.

Volgendolo sguardo agli Emirati Arabi Uniti rimane pressoché necessariopropendere per l'avvio delle procedure arbitrali in luogo di quellegiudiziali posto che non vi sono accordi tali da permettere ilriconoscimento di provvedimenti giurisdizionali italiani entro laFederazione. E' pertanto fondamentale che nei contratti Italia - EAUsia apposta la clausola compromissoria per l'avvio di procedureattraverso le camere arbitrali locali o internazionali i cui lodipotranno successivamente essere eseguiti all'interno del territorioemiratino ( sempre che non risulti più conveniente adire iltribunale entro il territorio della Federazione).

Nel2006 gli Emirati hanno ratificato la Convenzione di New York del 10giugno 1958, anche se coi dovuti limiti posto che nell'ordinamentoemiratino vi sono norme inderogabili per competenza o per materia,come ad esempio nel caso di lodi in contrasto con la Shari'a,coi principi fondamentali dell'ordinamento ovvero riferiti aspecifiche tipologie contrattuali che in quanto tali sono soggettealla disciplina di appositi organismi.

Tragli organismi arbitrali utilizzati nelle controversie che coinvolgonogli emiratini, vi sono il DIAC( Dubai International Arbitration Centre), AbuDhabi Commercial Conciliation, ICC ( International Chambreof Commerce), LCIA (London Court of International Arbitration ).

Interessanteforma di arbitrato è invece rappresentata dal DIFC ( DubaiInternational Financial Centre ), struttura a sé rispetto i "tradizionali" organismi arbitrali, identificato nei fatti in uncentro finanziario dotato di un regolamento indipendente ed autonomoentro l'emirato di Dubai.

IlDIFC è un' imponente realtà tale che tutte le imprese e societàivi iscritte sono soggette alla giurisdizione esclusiva del tribunaleinterno alla struttura. Detto sistema giudiziario internoall'organismo, dotato di regolamento autonomo ed indipendente, èsottoposto ai controlli della DFSA ( Dubai Financial ServiceAutority ) che garantisce conformità di licenze e regolamentiin essere nel DIFC circa le attività bancarie e finanziarie,monitora le leggi applicabili ed i regolamenti.

Difatto esiste il " Tribunale" della DIFC che, dotatodi un sistema legislativo fondato sui principi di common law inglesegarantisce ai propri iscritti una giurisdizione esclusiva in materiacivile e commerciale ( asset management, servizi bancari efinanziari, fondi d'investimento ......).

Laforza ed il valore aggiunto di questo organismo rispetto la materiaarbitrale è data dall'esistenza di un protocollo attuativoin essere con l'emirato di Dubai tale che le decisioni emesse dalTribunale DIFC, successivamente raccolte dal Tribunale di Dubai edopportunamente tradotte in arabo, andranno a costituire un giudizioformale con l'effetto di essere immediatamente riconosciute edeseguibili entro il territorio dell'intera Federazione.

Lesentenze emesse da DIFC non possono essere riviste circa merito ogiudizio da alcun tribunale tale che esse - tramite il protocollo in essere con Dubai – saranno trasformate in un ordine delTribunale dell'Emirato stesso.

Ilfavore per il veloce ed efficace funzionamento delle procedurearbitrali negli EAU emerge anche dall'apertura di detto protocollo agiudizi e decisioni arbitrali della LCIA ( London Court ofInternational Arbitration ), a patto che queste vengano recepitedal Tribunale DIFC prima di essere presentate in quello di Dubai.

Data: 12/12/2014 18:00:00
Autore: Silvia Tommasin