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Semplificazioni fiscali: in vigore tutte le misure del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In allegato il testo del D.lgs 175/2014

dal prossimo 13 dicembre entrano in vigore tutte le misure di semplificazione fiscale introdotte relativamente alle persone fisiche, alle società e alla fiscalità internazionale


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale(G.U. n. del 28 novembre 2014) del decretolegislativo n. 175/2014, approvato dall'esecutivo il 30 ottobre scorso nell'ambitodell'attuazione della più generale delega fiscale (l. n. 2372014), dal prossimo 13 dicembre entrano in vigoretutte le misure di semplificazione fiscale introdotte relativamente allepersone fisiche, alle società e alla fiscalità internazionale.

Lemisure principali del decreto:

Dichiarazionedei redditi

Il decretointroduce, in via sperimentale, il mod.730 precompilato per dipendenti e pensionati a partire dal 2015. Cambiaanche l'iter di trasmissione delmod. 730: entro il 7 marzo di ogni anno,infatti, il sostituto d'imposta dovrà inviare il modello Cud all'Agenzia delleEntrate, la quale una volta in possesso dei dati relativi a stipendi opensioni, dei dati dell'anagrafe tributaria (relativi a rendite immobiliari,familiari a carico, ecc.) e di quelli trasmessi dai soggetti terzi (come bancheo assicurazioni per mutui, polizze, ecc.), provvedea precompilare la dichiarazione e a renderla disponibile telematicamente entro il 15 aprile.

Il contribuente,entro il 7 luglio di ogni anno, potràaccettare, modificare o integrare la dichiarazione. Nel primo caso, saràesentato dai controlli, in caso di modifiche e o integrazioni, soltanto tramiteCaf o professionisti, invece, sarà soggetto ai controlli formali. Resta fermala possibilità, secondo il comma 4 dell'art. 1, di presentare la dichiarazionedei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

Speseprofessionisti

A decorrere dal periodo d'imposta in corsodal 31 dicembre 2015, ai sensi del novellato art. 54 comma 5 del d.p.r. n.917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dai committentiper i professionisti non saranno piùconsiderate “compensi in natura” e pertanto verranno esentate dall'addebitoe dalla successiva deduzione.

Successioni

Per le eredità inferiori a 100mila euro vieneeliminato l'obbligo per il coniuge e i parenti in linea retta di presentare la dichiarazione disuccessione, solamente, però, in assenza di immobili e diritti realiimmobiliari. L'art. 11 del decreto semplifica anche i documenti da allegarealla dichiarazione che potranno essere sostituiti da copie non autentiche con ladichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il regime di liquidazione dell'impostacon l'aggiunta dei rimborsi fiscali.

RimborsiIva

Il capo II dedicato alle “semplificazioniper i rimborsi”, elimina gli adempimentiper i rimborsi Iva fino a 15mila euro (in luogo dei precedenti 5mila) edispone lo stop ai limiti di rimborsoper tutti i contribuenti c.d. “non a rischio”, ovvero coloro i quali hannopresentato la relativa dichiarazione da cui emerge il credito richiesto arimborso recante il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa exart. 10, comma 7, d.l. n. 78/2009), corredata di dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà che attesti la sussistenza di determinate condizioni (patrimonionetto non diminuito di oltre il 40%; cessione di azioni o quote della societàper un ammontare non superiore al 50% del capitale sociale; versamenti dei contributiprevidenziali e assicurativi). Prevista, invece, per i soggetti passivi “a rischio” (coloro che esercitano attivitàd'impresa da meno di due anni; che hanno ricevuto avvisi di accertamento orettifica dal fisco; che hanno presentato richieste prive del visto diconformità, ecc.), una garanziatriennale a favore dello Stato.

Società

Ulteriori modifiche del decreto sono indirizzate all'ambito societario.

In particolare, l'art. 28 del d.lgs. abroga i commi da 28 a 28-ter dell'art.35 del d.l. n. 223/2006, eliminando quindi la responsabilità solidale traappaltatore e subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenutefiscali sui redditi da lavoro dipendente relativamente al rapporto disubappalto. Viene semplificato, altresì, il regime fiscale delle società traprofessionisti istituite dalla legge di stabilità 2012 (n. 183/2011) emodificata la disciplina relativa alle società in perdita sistematica,elevando a cinque periodi di imposta (contro i tre attuali) il periodo diosservazione (art. 18 d.lgs. n.175/2014). Razionalizzate anche le comunicazionidell'esercizio di opzione, delle modalità di presentazione e dei termini di versamentoper le operazioni straordinarie poste in essere dalle società di persone (exartt. 16 e 17 d.lgs. n. 175/2014).

Bonusenergia

A fini disemplificazione burocratica risponde l'abrogazione del comma 6 dell'art. 29 deld.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione eimpresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

D'ora in poi, quindi, stopalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori (che proseguonoper più periodi di imposta) diriqualificazione energetica degli edifici ammessi alla detrazione Irpef dellespese sostenute.

Fiscalitàinternazionale

Gli artt. 19-25 del capo IV del decretointroducono una serie di semplificazioni fiscali riguardanti la fiscalità internazionale. Vengono resi,in particolare, più semplici i modelli dichiarativi delle società o enti nonaventi sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato; modificate lecomunicazioni delle operazioni intercorse con i paesi c.d. Black List (disposte annualmente con tetto di esoneroinnalzato a 10mila euro) e le richieste di autorizzazioni per l'effettuazionedelle operazioni intracomunitarie; limitati i contenuti informativi deglielenchi “intrastat” per leprestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in unaltro Stato dell'Unione e quelle da questi ultimi ricevute e dettatedisposizioni in ordine alle sanzioni per omissione o inesattezza dei dati.

Beni confiscati

Previstemodifiche anche al regime fiscale dei beni confiscati.

L'art. 32 deldecreto, infatti, ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 51 del d.lgs. n. 159/2011(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), stabilendo che in vigenza dei provvedimenti di sequestro econfisca, e in ogni caso fino all'assegnazione o alla destinazione dei beni(sequestrati o confiscati) sono sospesiil versamento delle imposte, tasse e tributi dovuti.

Vai al testo del Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali n. 175/2014

Data: 01/12/2014 10:10:00
Autore: Marina Crisafi