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Responsabilità civile magistrati: dopo il sì del Senato, la riforma è sempre più vicina. I punti principali e il testo in allegato

I principali punti del ddl che si appresta ora ad affrontare l'aula di Montecitorio.


È sempre piùvicina la riforma della responsabilitàcivile dei magistrati prevista dal pacchetto di riforme della giustizia,annunciato dal Governo alla fine di agosto.

Dopo l'approvazione del Senato di giovedì scorsodel ddl n. S.1070 (che riunisce le proposte S.315 e S.374) manca infattisoltanto l'ultimo step della Camera per intervenire, una volta per tutte, sulladisciplina della responsabilità civile dei magistrati, affidata alla controversalegge Vassalli (l. n. 117/1988).

Un interventoritenuto, ormai, da tutti, improcrastinabile, anche in conseguenza dellediverse sollecitazioni ricevute dall'Unione Europea e dalla Corte di Giustizia,al fine di dare maggiore effettività alle procedure previste per laresponsabilità dei giudici anche con riferimento al diritto comunitario.

In questo sensosi muove il disegno di legge di riforma, informato al principio del “chi sbaglia paga” e incentratosull'ampliamento dell'area di responsabilità e dell'ammissibilità della domandarisarcitoria, escludendo tuttavia qualsiasi forma di responsabilità diretta deimagistrati, eliminata in sede di esame da parte di Palazzo Madama.

Di seguito i principali punti del ddl chesi appresta ora ad affrontare l'aula di Montecitorio.

Nessuna responsabilità diretta

Il ddl diriforma, nel testo approvato dal Senato, ha confermato il meccanismo attualmente esistente della responsabilità indiretta, per cui perfar valere le proprie ragioni occorrerà rivolgersi allo Stato, il quale dovrà,a sua volta, rivalersi sul magistrato.

L'art. 1 del ddl (che introducevamodifiche al r.d. n. 12/1941, novellando l'art. 65 e aggiungendo un comma 2-bisall'art. 76) che concerneva le attribuzioni della Corte di Cassazione elegittimava la proposizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplinaordinaria per “gli atti ed iprovvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, chenell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazionedella legge, espressa ai sensi del primo periodo”, è stato soppresso dalla Commissione del Senato, escludendo laresponsabilità diretta dei magistrati.

Ampliamento della domanda risarcitoria e dei terminidell'azione

L'eliminazionedel “filtro” di ammissibilità delladomanda risarcitoria è forse la novità più importante del nuovo ddl.

Con la modificaapportata dall'art. 2, che sopprime il riferimento alla “privazione della libertà personale” contenuto nel comma 1 dell'art.2 della legge Vassalli, viene infatti ampliatala possibilità del ricorso dei cittadini contro lo Stato.

Ne deriva,infatti, che, chiunque abbia subito un danno ingiusto, per effetto di uncomportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dalmagistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni, ovveroper diniego di giustizia, possa agire contro lo Stato per ottenere ilrisarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, senza che questi sianoderivanti dalla privazione della libertà personale.

Viene abrogato, inoltre, l'art. 5sull'ammissibilità della domanda e modificati i commi 2 e 4 dell'art. 4della l. n. 117/1988, estendendo a treanni, in luogo dei due attualmente previsti, i termini di decadenza per esercitare l'azione di risarcimento deldanno contro lo Stato.

Ridefinizione della colpa grave

Con le modificheapportate al comma 3 dell'art. 2 della legge Vassalli, il ddl ridefinisce la colpa grave checonsisterà nella “violazione manifestadella legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto odelle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cuiesistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovverol'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casiconsentiti dalla legge oppure senza motivazione”.

Il nuovo comma3-bis prevede, inoltre, che ai fini della determinazione dei casi in cuisussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unioneeuropea “si tiene conto, in particolare,del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonchédell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza”, nonché con riferimentoalla violazione del diritto dell'UE “della mancata osservanza dell'obbligo dirinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattatosul funzionamento dell'Unione europea – ovvero - del contrasto dell'atto o delprovvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustiziadell'Unione europea”.

Mantenimento della clausola di salvaguardia

Viene mantenutadalla riforma la clausola disalvaguardia, la quale esclude che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie,possa dar luogo a responsabilità del giudice “l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella divalutazione del fatto e delle prove”, fatto salvo quanto previsto dall'art.2, commi 3 e 3-bis nei casi di colpa grave e di dolo.

Norme più rigide per l'azione di rivalsa

L'art. 5 del ddldi riforma modifica gli artt. 7 e 8 sulla disciplina, la competenza e la misuradell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. La competenza è sempre delPresidente del Consiglio dei Ministri, il quale avrà l'obbligo di esercitarla entro due anni dal risarcimento, avvenutosulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, sia “nel caso di diniego di giustizia” che in quelli in cui “la violazione manifesta della legge nonchédel diritto dell'Unione Europea, ovvero il travisamento del fatto o delleprove, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile”.

In merito alla misura della rivalsa, la stessa, inluogo di quella attuale pari ad un terzo, è elevata sino alla metà di una annualità dello stipendio, al nettodelle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione dirisarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone equeste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.

Il regime vigente oggi

Per il regime attualmente vigente si può fare riferimento alla guida legale sulla responsabilità civile dei magistrati e al testo della legge 117/1988 che disciplina la responsabilità civile dei magistrati

Data: 23/11/2014 09:34:00
Autore: Marina Crisafi