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Cassazione: la richiesta di concessione edilizia su un terreno acquistato come non edificabile fa scattare il recupero dell'imposta

Lo afferma la Cassazione spiegando che gli effetti giuridici dell'ottenimento del permesso di costruire è idoneo a modificare la natura stessa dell'atto di compravendita.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 24799 del 21Novembre 2014.

Basta una semplicerichiestadi concessione edilizia – immediatamente successiva alla vendita - per considerare avvenuto il cambiamento di destinazione d'uso di un bene e rendere possibile il recupero dell'imposta di registro,dovuta sulla base del maggior valore derivante dalla riqualificazionedell'atto di compravendita.

Lo afferma la Cassazione spiegando che gli effetti giuridicidell'ottenimento del permesso di costruire è idoneo a modificare lanatura stessa dell'atto di compravendita.

Nel caso di specie un terreno su cui sorgevaun edificio in rovina, successivamente demolito, era stato oggetto di compravendita e nell'atto il bene veniva indicato come non edificabile.

E'principio consolidato in giurisprudenza, spiega la Corte, che l'atto deveessere tassato in ragione degli effetti giuridici che lo stessooggettivamente produce. In questo senso la Commissionetributaria regionale, la cui sentenza è stata impugnata dagliinteressati, ha correttamente ritenuto chel'intervenuta richiesta di rilascio di concessione edilizia per lacostruzione di un nuovo immobile al posto di quello poi demolitoavesse oggettivamente dato luogo alla vendita di terrenoedificabile, e non di terreno non edificabile, comeformalmente figurava.

La questione non è quella di rettificare ilvalore stesso del terreno quanto “di accertare se gli effettioggettivi della compravendita, a cagione delle istantanee richiestedi concessione edilizia e demolizione del vecchio stabile, fossero omeno stati quelli di una vendita di un terreno edificabile, dovendosiin ipotesi positiva riqualificare l'atto”.

La Cassazioneaccoglie il ricorso promosso dall'Agenzia delle entrate e cassa lasentenza con rinvio.

Data: 09/12/2014 11:51:00
Autore: Licia Albertazzi