Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: lecito pedinare la cognata per vedere chi frequenta

La configurabilità del reato richiede che l'attività di vigilanza e di investigazione sia esercitata in forma imprenditoriale o professionale


Se si sospetta che la moglie del proprio fratello abbia una qualche frequentazione extraconiugale è lecito pedinarla senza bisogno di rivolgersi a un'agenzia investigativa.

E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza 20 novembre 2014, n. 48264) occupandosi della vicenda di un uomo che era finito sotto processo con l'accusa del reato di cui agli articoli 134 e 140 testo unico leggi pubblica sicurezza "per avere eseguito attività investigativa, di pedinamento, ricerca e raccolta di informazioni" nei confronti della cognata.

L'assoluzione veniva motivata sulla base del rilievo che la configurabilità del reato richiede che l'attività di vigilanza e di investigazione sia esercitata in forma imprenditoriale o professionale.
Nel caso di specie però il cognato, insieme a un altro uomo, aveva effettuato solo dei semplici controlli saltuari senza alcun supporto organizzativo.

La persona offesa nel corso del giudizio aveva affermato che "nessun dato normativo consentirebbe di restringere la previsione dell'art. 134 T.U.LP.S. all'attività imprenditoriale" e che comunque nel caso in esame il pedinamento si sarebbe protratto per diversi mesi.


Secondo la Cassazione è corretta la decisione dei giudici di merito di assolvere l'imputato perché la caratteristica delle attività di investigazione di cui tratta l'art. 134 r.d. n. 733 del 1931 (T.U.LP.S.), è che detta attività "sia svolta, per conto terzi, in forma professionale".
Quando le attività investigative vengono svolte in modo imprenditoriale, esse sono tali da poter interferire con la funzione di polizia, in quanto costituiscono attività integrativa di essa. Per questo in tal caso è necessario che vi sia il rilascio di un'autorizzazione prefettizia. In buona sostanza sono proprio le attività professionali e imprenditoriali che possono costituire un pericolo di compromissione della sicurezza pubblica e della libertà dei cittadini.

Al contrario non possono integrare la violazione delle norme oggetto del capo d'imputazione quelle semplici attività di controllo e di ricerca di informazioni svolte da un privato nel suo particolare interesse nei confronti di una singola persona.
Data: 22/11/2014 15:25:00
Autore: N.R.