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Cassazione: anche se la coppia è già in crisi, l'amante può essere motivo di addebito. Vediamo perché

In questo caso il tradimento è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.


È vero la coppiaera in crisi da anni, ma la relazioneextraconiugale di lui è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stata quest'ultima, pertanto, la vera causadel crac familiare, tale da comportare l'addebito della separazione al marito.

Lo ha deciso laCorte di Cassazione, con sentenza n. 24156 del 12 novembre 2014,intervenendo in un giudizio di separazione tra coniugi, concluso in appello conla pronuncia di addebito nei confronti dell'ex marito, con la previsione di unassegno mensile di mantenimento a favore dei figli e della ex moglie, nonchécon l'assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare.

Inutili ledoglianze dell'uomo che, negando la relazione extraconiugale, si appellava allapreesistente insanabile rottura dellegame affettivo con la moglie, contestando altresì l'assegnazione in totodella casa coniugale, senza considerare la possibilitàdi una divisione dell'immobile idonea a contemperare gli interessi in gioco,quali il diritto di proprietà dell'abitazione familiare.

La S.C., infatti,ha condiviso la valutazione della corte di merito circa l'esistenza dellarelazione extraconiugale, da parte del marito, provata dalla ripetutafrequentazione “con chiari indici dicomportamento trascendenti un mero rapporto di amicizia”.

Quanto allapreesistenza della crisi del rapporto matrimoniale, ha ritenuto la Cassazione chegli elementi addotti dal ricorrentenon assumessero una valenza univoca e significativa, giacchè intesi solo a dimostrare “la sopravvalutazione degli elementi di provarelativi alla esistenza di una relazione extra-coniugale e la sottovalutazione di quellirelativi alla pregressa manifestazione diuna crisi matrimoniale”, non essendo sufficienti, dunque, a superare lamera valenza di asserzioni soggettive e di conseguenza a provare che lapregressa crisi fosse tale da far cessare la cd. “affectio coniugalis”, aldilà della presenza di una relazioneextraconiugale.

Quanto, infine,all'assegnazione della casa familiare, ha ricordato la Corte, “in tema diseparazione personale dei coniugi, ilgiudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzionedell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anchenell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato,ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualitàconiugale, agevoli in concreto lacondivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico deifigli minori”.

Nel caso dispecie, la S.C. ha escluso, in accordo con la motivazione del giudice d'appello,che “la divisione dell'abitazione e l'assegnazione delle due porzioni aigenitori potesse ritenersi coerente all'interesse dei minori alla conservazionedell'habitat familiare e alla preservazione da situazioni confusive e foriere di conflittualità”; per cui harespinto integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese digiudizio. Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

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Data: 13/11/2014 21:30:00
Autore: Marina Crisafi