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Riforma giustizia: più facile il pignoramento dei veicoli grazie alla nuova procedura e all'accesso del creditore alla banca dati del PRA

Per l'applicazione pratica della nuova procedura dovrà attendersi il decorso del 30° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.


Tra le novità più interessantiemerse in sede di conversione del d.l. n. 132/2014, che nelle prossime ore, dopo il voto di fiducia della Camera,diventerà probabilmente legge dello Stato, riguarda le nuove misure sul pignoramento degli autoveicoli, finalizzate asemplificare la procedura e il conseguente recupero del credito.

Alla possibilità per ilcreditore di accedere alle banche datidel pubblico registro automobilistico, potendo individuare facilmente imezzi intestati al debitore, prevista dall'art. 492-bis introdotto dal testooriginario del decreto giustizia, si aggiunge infatti la nuova procedura inserita dal maxiemendamento per il “pignoramento ela custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.

La lett. d-ter dell'art.19 del d.l. n. 132/2014 introduce, infatti, nell'ordinamento il nuovo art. 521-bis che dispone che ilpignoramento dei veicoli (auto, moto e rimorchi) si esegua mediante notificazione al debitore di apposito atto, contenente gliestremi identificativi del mezzo e l'intimazionedi consegnarlo, unitamente ai relativi documenti di proprietà, entro 15 giorni all'Istituto di venditegiudiziarie, operante nel circondario del luogo dove il debitore stessoabbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Se, scaduto il termine il debitore non ottempera, interverranno gli organidi polizia che, accertata la circolazione del bene pignorato, procederannoal ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti di proprietà nonchéa consegnare il bene pignorato all'Ivg.

Nel frattempo, il creditore dovrà trascrivere l'atto neipubblici registri, depositando nella cancelleria del tribunale competente, notadi iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'attodi pignoramento e della nota di trascrizione, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna delmezzo da parte dell'IVg, pena la perditadi efficacia del pignoramento stesso.

Per l'applicazionepratica della nuova procedura, tuttavia, dovrà attendersi il decorso del 30° giorno dall'entrata in vigore dellalegge di conversione del decreto.

Vedi: altri articoli sulla riforma della giustizia

Data: 06/11/2014 18:28:00
Autore: Marina Crisafi