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Immissioni di rumore: Cassazione, basta dimostrare il superamento del limite della normale tollerabilità per ottenere il risarcimento del danno

Il superamento di per sé dei limiti di tollerabilità stabiliti per legge integra ipso iure colpa


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 23283 del 31Ottobre 2014.

Hanno diritto afar interrompere le immissioni di rumore e a ottenere il risarcimentodel danno (siapatrimoniale che non patrimoniale), i condomini nei cui appartamenti si propagano rumori provenienti dall'impianto di riscaldamentocondominiale. E non c'è bisogno di altre allegazioni probatorie se i condomini dimostrano che i rumori superano la normale tollerabilità.

E' quanto afferma la Corte di Cassazione che ha ribaltato una decisione della Corte d'appello che con motivazione considerata erronea dei Supremi giudici aveva dato torto ai condomini ritenendo che nonavessero provato il comportamento, doloso o colposo, del condominio.

La Cassazione ricorda che "L'art.844 codice civile è uno strumento di tutela che consente di ottenere lacessazione del comportamento lesivo" oltre alrisarcimento del danno conseguente alla lesione deldiritto di proprietà nonché "al risarcimento del danno nonpatrimoniale ove siano stati lesi i valori della persona, inparticolare, della salute di chi ha il diritto di godere il benecompromesso dall'emissione".

Giàil superamento di per sé dei limiti di tollerabilità stabiliti perlegge integra ipsoiure colpa;e se da ciò deriva un danno a terzi che è sicuramente ingiusto efonte di responsabilità.

Insomma è sufficiente dimostrare il mero superamento della soglia della normale tollerabilità non essendo necessaria alcun'altra allegazione,al contrario di quanto affermato dalla Corte d'appello. Secondo la Cassazione è irrilevante la circostanza che l'impianto di riscaldamento fosse a norma e mantenuto a regola d'arte "da personale tecnico qualificato perché la illiceità delle immissioni che superano la normale tollerabilità e in sè quale che siano le cause che determinano la stessa immissione, dovendo considerare che le immissioni moleste integrano, comunque, gli estremi di un'attività vietata".

Qui di seguito il testo integrale della sentenza.

Data: 03/11/2014 15:20:00
Autore: Licia Albertazzi