Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: quando scatta il risarcimento danni per "licenziamento ingiurioso"

Pretestuosità e ingiuriosità del licenziamento non sono sinonimi e non devono necessariamente coesistere


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 22536 del 23Ottobre 2014.

Occorre fare unanetta distinzione tra la figura del licenziamentopretestuoso da quelloingiurioso poiché leconseguenze giuridiche sono diverse.

Nel secondo caso infatti spettaal lavoratore uno specifico risarcimento del danno.

E' quanto afferma la Corte di Cassazione chiarendo che, tuttavia, per integrarelicenziamento ingiurioso non è sufficiente che qualsiasigiusta causa si riveli poi insussistente, essendo necessari elementiaggiuntivi ad integrare la fattispecie.

Come si legge nella sentenza dove gli Ermellini si sono occupati del licenziamento di un dirigente “Per dar luogo a un danno risarcibile secondo il dirittocomune il licenziamento di un dirigente deve concretarsi – per laforma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenzemorali e sociali che ne siano derivate – in un atto ingiurioso,ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore licenziato”.

A titolo esemplificativo, è ingiurioso il licenziamento di cui l'azienda diaindebita pubblicità, oppure quello che attribuisca all'interessatocondotte che turbano il comune sentire.

Laprova del carattere ingiurioso del licenziamento grava su chilo deduce; in mancanza di tale prova, come nel caso in oggetto, non èpossibile che il giudice si pronunci a favore della relativa domandadi risarcimento del danno.

Pretestuosità e ingiuriosità dellicenziamento non sono quindi sinonimi, né devono necessariamentecoesistere; “l'addebito – per quanto infondato, strumentalee/o pretestuoso – non costituisce fatto di per sé ingiurioso, nonpotendosi considerare tale ogni ipotizzata giusta causa di recessorivelatasi, poi, insussistente”. Qui di seguito il testo della sentenza.

Data: 30/10/2014 10:15:00
Autore: Licia Albertazzi