Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: gli annunci in vetrina delle agenzie immobiliari sono passibili di imposta sulla pubblicità

La Commissione tributaria ha equiparato i cartelli dell'agenzia ai prodotti normalmente esposti in vetrina dai commercianti


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 21966 del 16Ottobre 2014. Tra le entratetributarie degli enti localisi annoverano anche le impostesulla pubblicità:proventi che derivano dall'obbligo di corresponsione che grava suisoggetti che sfruttano spazi pubblici per pubblicizzare la vendita dibeni e servizi. In quest'ottica, possono i cartelli esposti daun'agenzia immobiliare – sita al piano terra – raffigurantiimmobili in locazione e vendita unitamente al logo della stessaagenzia, essere passibili di imposta sulla pubblicità?

Nelcaso di specie il Comune interessato, a seguito dell'annullamento dicartella esattoriale precedentemente emessa da parte dellacommissione tributaria regionale, ha proposto ricorso in Cassazionelamentando violazione di legge. Nell'argomentare la propria decisione infatti la Commissione tributaria aveva equiparato i cartelli dell'agenzia aiprodotti normalmente esposti in vetrina dai commercianti, escludendodunque che gli stessi potessero essere oggetto di tale imposta.

Asoluzione diametralmente opposta è invece giunta la Corte,classificando tale ricostruzione come fantasiosa e improbabile,chiarendo quale sia il presupposto di applicazione dell'impostasulla pubblicità (messaggi pubblicitari e di comunicazionevisiva e/o acustica) e affermando che invece tali cartelli nonrappresentano il prodotto finale quanto un invito all'acquisto dellostesso, avendo la precisa funzione di stimolare la domanda.

Nèsarebbe possibile confermare che tali cartelli, pur rientrando tragli oggetti passibili di questa particolare imposta, siano daconsiderarsi esenti in quanto qualificabili come “avvisi alpubblico”; per tali da considerarsi solamente i messaggiinformativi in ordine all'attività esercitata nei locali (“peresempio, avvisi sugli orari di apertura e chiusura, sulla presenza diun parcheggio riservato, sulle modalità di pagamento accettate, oanche, nel caso di esposizione di merce in vetrina, i cartelli che neindicano il prezzo o le caratteristiche”). Il ricorso èaccolto e la sentenza cassata con rinvio.

Data: 22/10/2014 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi