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Rapido sguardo sul termine per i pagamenti in natura da parte delle aziende in Spagna



LUCA VACCARI - CEA at A. F. & G. - È giunto a scadenza lo scorso 30 settembre il terminetemporale per effettuare il pagamento (e quindi anche il computo fiscale) ditutte le forme di retribuzione in natura dei lavoratori, maturate nel corso delperiodo di tempo compreso tra i mesi di dicembre dello scorso anno e di luglio2014. Se inizialmente la scadenza era prevista con due mesi di anticipo (31luglio), in realtà il Governo ha poi deciso di prorogarla per permettere alleimprese di adattarsi al nuovo regolamento introdotto proprio due mesi fa.

All'atto pratico, questo nuovo regolamento del Governova a stabilire alcune condizioni per quanto riguarda le categorie di retribuzione,e inoltre, i criteri che si possono adoperare per determinare il valore delleprestazioni in natura erogate ai lavoratori, sia in termini liquidi sia in benio servizi ad uso proprio, che possano rientrare in linea di conto per la baseimponibile. Ma, in termini di legge, quali sono queste forme accessorie diretribuzione che vanno prese in considerazione?

Partiamo quindi da quelle che si possono inquadrare indenaro: si tratta essenzialmente di contanti, assegni o buoni elargiti, comedel resto, di azioni o di quote sociali che sono state consegnate ai lavoratoridai rispettivi datori, e ancora, di premi assicurativi o di naturaprevidenziale. Questi ultimi vanno indicati in modo totale all'interno dellabase imponibile.

In seconda analisi, troviamo invece tutte quelleprestazioni come possono essere servizi scolastici, di formazione o simili,erogati da strutture autorizzate ai figli dei propri dipendenti – magari acosto zero o a prezzi calmierati: in questo caso, va preso in considerazioneinvece il costo marginale per l'erogazione del servizio da parte dellastruttura. Lo stesso principio vale per quanto riguarda eventuali servizi dinursery erogati dal datore di lavoro in favore dei figli dei dipendenti.

Alla medesima categoria, appartengono del resto eventualiusi di abitazioni – messe a disposizione da parte del datore di lavoro,indipendentemente dal fatto che siano di proprietà o meno di quest'ultimo –come del resto, di veicoli, tenendo presente le modalità di calcolo indicatedal Ministero delle finanze.

In ultima analisi, sempre nella medesima categoria diprestazioni in natura, rientrano anche eventuali prestiti erogati a tassi diinteresse di favore nei confronti dei dipendenti: in questo caso, è ladifferenza tra il costo del denaro a tassi di mercato e quelli effettivamentepagati, ad essere la base di calcolo.

Tra le forme di retribuzione che invece sono esentatedalla base di calcolo, si trovano invece quelle relative a costi supportati perl'alloggio, il viaggio come del resto per trasferte al di fuori della sede dilavoro, o ancora, per eventuali forme di risarcimento per il decesso dellavoratore agli eredi, sospensioni, licenziamento, dimissioni e tutte leprestazioni connesse in termini di previdenza sociale alla stessa azienda per ipropri lavoratori.

Non devono infine entrare in linea di conto, perstabilire la base imponibile, nemmeno eventuali assegni a favore delle spese diformazione del lavoratore sostenute dal datore, quando le stesse sianoimputabili alla necessità di assicurare un miglior know-how ai propridipendenti in linea con quelle che sono le dinamiche di mercato derivantidall'attività svolta dall'azienda.



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Data: 27/10/2014 16:45:00
Autore: L.V.