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Tribunale di Roma: il figlio è della madre biologica e non della madre genetica. Ecco i motivi della decisione

Si deve avere in considerazione un concetto di famiglia concepita come luogo degli affetti e della solidarietà reciproca e non come un mero legame biologico


A cura dell'avvocato Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

Il Tribunale diRoma (ordinanza 8 agosto 2014) si è di recente occupato di una vicenda tragica, un dramma umano che ha coinvolto duecoppie che non potendo avere figli hanno deciso di ricorrere alle tecniche di procreazionemedicalmente assistita. A causa di un errore umano si è verificato uno scambiodi embrioni.


In una coppia la gravidanza non si è instaurata mentre l'altracoppia ha dato alla luce due gemelli.

Il patrimoniogenetico dei due gemelli, però, appartiene alla coppia che ha presentatoricorso ai sensi dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile.


I ricorrenti hannochiesto, con provvedimento urgente: che fossero loro fornite le informazionisullo stato di salute dei nascituri; che fossero indicate data e luogo del parto per avere inconsegna i neonati al momento della nascita in quanto genitori genetici; che si provvedesse allasospensione dell'iscrizione anagrafica dei gemelli da parte dei genitoribiologici.


Nel frattempo i gemellisono nati ed i ricorrenti hanno dovuto modificare le loro domande nel corsodella prima udienza chiedendo che i neonati venissero collocati in un'idoneastruttura e che fosse loro garantito il diritto di visita; inoltre hannochiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli articoli:


- 269 del Codice Civile nella parte in cui prevede che il parto decide la maternità naturale;

- 239 del Codice Civile nella parte in cui prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio nei casi di supposizione di parto e di sostituzione di neonato;

- 235 del Codice Civile nella parte in cui si limita la legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento di paternità.

I genitori biologici si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso principalmente per due motivi:


1. La sussistenza dell'interesse superiore del minore a mantenere il legame con la madre biologica – gestante;


2.Il fatto che si deve ritenere applicabile la normativa che disciplina la fecondazione eterologa.

Si tratta di un caso particolarmente complesso, non soltanto per il dramma che ha coinvolto queste due coppie, ma anche perché non contemplato e non disciplinato dal diritto vigente.


Il Tribunale di Roma ha, pertanto, deciso in via interpretativa affermando che nel caso di specie, al fine di contemperare i contrapposti interessi, occorre avere ben chiaro l'interesse superiore e preminente del minore.


Negli ultimi tempi, infatti, sia la riforma in materia di filiazione sia la Giurisprudenza interna ed europea hanno posto l'accento non tanto sul dato biologico e genetico del rapporto genitore - figlio quanto piuttosto su di un nuovo concetto di famiglia che viene sempre più concepita come luogo degli affetti e della solidarietà reciproca.


Prevale il concetto di auto responsabilità, ossia di responsabilità genitoriale, attribuendo quindi la maternità e paternità a quei genitori che hanno consapevolmente voluto il figlio accettando le regole che disciplinano la procreazione medicalmente assistita.


Nel caso esaminato, il Tribunale di Roma evidenzia che la madre gestante, dopo essere stata informata dello scambio di embrioni, ha deciso volontariamente di proseguire la gravidanza. Il padre biologico, alla nascita, ha provveduto all'iscrizione anagrafica dei gemelli.


Il Tribunale di Roma si basa sulla normativa che disciplina la procreazione medicalmente assistita che vieta, a coloro che hanno dato un consenso informato alla procedura, il disconoscimento di paternità e l'anonimato della madre. Una diversa interpretazione degli articoli 6 e 9 della Legge n. 40 si porrebbe in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.


Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la madre biologica, gestante, ed il marito devono ritenersi i genitori dei gemelli.

Resta pur sempre "il dramma umano dei genitori che si erano rivolti all'ospedale per trovare soddisfazione al loro diritto alla procreazione ed a formare una famiglia, che potrà trovare tutela solo risarcitoria".

Qui sotto il testo dell'ordinanza.

Data: 04/10/2014 16:00:00
Autore: Cristina Bassignana